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Sentenza — n. 21960/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late nullity plea regarding absence from trial while on probation. The court rejected the argument that probation prevented attendance. The appeal was declared inadmissible because the nullity exception was raised too late. The court ruled that the probation measure did not legally bar the defendant's presence. The decision emphasizes strict adherence to procedural timelines for raising nullity claims. The defendant is ordered to pay all associated legal costs. The ruling clarifies the distinction between different types of coercive measures in criminal procedure. The court found no valid legal impediment to the defendant's participation in the proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay all associated costs. The appellant argued that his participation in the trial was legally impossible because he was subject to a probationary measure with a ban on leaving his municipality, which he claimed prevented him from requesting permission to travel. The court rejected this argument, noting that the nullity exception was raised too late and that the specific judicial precedent cited by the appellant did not apply to probationary measures. Consequently, the court held that the defendant's absence did not constitute a valid legal impediment requiring a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 182 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The late raising of a nullity exception regarding the defendant's presence, even when based on a restrictive measure like probation, renders the appeal inadmissible as it fails to comply with strict procedural deadlines.

Parole chiave

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inadmissible appeal late nullity plea probationary measure defendant absence procedural deadlines criminal procedure costs award procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
234599), in quanto il D'Aniello non era sottoposto a misura coercitiva, mentre la difesa evoca pronunce che si riferiscono a misure restrittive quali il carcere o gli arresti domiciliari (tanto da fondarsi sul disposto dell'art. 22 disp.
Art. 156 cod. proc. pen.
Art. 426-ter cod. proc. pen.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021
Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006
Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv.
Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANIELLO DANILO nato a POMPEI il 21/01/1977 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cori restituzione degli atti alla Corte di Appello di Milano; letta la memoria presentata dall'avv. GIOVANNI GIORGIADI per la parte civile Zurich Insurance Company LTD, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. D'Aniello Danilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 6/10/2022 in ordine al delitto di cui all'art.642 cod. pen. Zurich Insurance Company LTD. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, il D'ANIELLO rileva preliminarmente di non aver potuto partecipare alle udienze dibattimentali del 24/2/2022, così come a quelle successive del 7/4/2022, 9/6/2022 e 6/10/2022 perché sottoposto alla sanzione sostitutiva dell'affidamento in prova con divieto di allontanarsi dal Comune di Scalea, come da verbale di udienza del 24/2/2022 e dalla comunicazione di scarcerazione effettuata dalla Casa Circondariale di Ariano Irpino in risposta alla traduzione disposta per il 24/2/2022. Il ricorrente prospetta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 156, 426-ter e 178 lett.

c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi sul presupposto che l'imputato av -ebbe dovuto avanzare richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio al Tribunale di Sorveglianza. Assume il ricorrente che il Tribunale non aveva verificato la sua volontà che il processo si svolgesse in sua assenza, non avendo peraltro potuto egli chiedere l'autorizzazione al Tribunale di Sorveglianza perché non era a conoscenza della data dell'udienza, in quanto la comunicazione inviata dal Tribunale di Milano a mezzo pec non sarebbe stata mai comunicata allo stesso, non più presso la struttura carceraria bensì in Scalea.

2. Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, non essendo ipotizzabile né esigibile una richiesta di autorizzazione "aperta" al Tribunale di Sorveglianza, senza indicazione dell'udienza.

3. Ha presentato memoria anche la parte civile Zurich Insurance Company LTD., a mezzo dell'avv. Giorgiadi, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso sotto due profili: - per essere la procura speciale conferita dal D'Aniello al difensore priva di elezione di domicilio. - perché l'imputato già nel 2021 aveva revocato la nomina a precedente difensore e nominato l'avv. Romano, sicché era a conoscenza del processo e poteva chiedere informazioni al difensore, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che competeva a lui chiedere l'autorizzazione al giudice di sorveglianza.

4. L'avvocato Romano ha presentato dichiarazione scritta di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali ma, nel caso di specie, si tratta di dichiarazione priva di rilievo in quanto, non essendo stata chiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, il processo si è svolto con contraddittorio cartolare e non è stata celebrata alcuna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il collegio che va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla parte civile sul rilievo che la procura speciale conferita dal D'Aniello al difensore è priva di elezione di domicilio, come prescritto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 Se è vero che tale norma, che impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale, tuttavia questa Corte ha altresì precisato che l'onere di allegare all'atto di impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch'esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023;

Rv. 285525; conf. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, Rv. 285891).

2. Tanto premesso, il ricorso è comunque inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Va rilevato, infatti, che il D'Aniello era presente alla prima udienza del 15/7/2021, per la quale aveva ricevuto rituale avviso, ed ha presenziato in collegamento teams anche alle udienze del 21/10/2021 e del 20/1/2022, così ricevendo rituale avviso del rinvio all'udienza del 24/2/2022, poi anch'essa rinviata per impedimento del difensore avv. Romano, all'udienza del 7/4/2022, e quindi a quella del 24/2/22. Il ricorrente, pertanto, informato del procedimento, una volta sottoposto alla sanzione sostitutiva dell'affidamento in prova con divieto di allontanarsi dal Comune di Scalea avrebbe dovuto avanzare richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio al Tribunale di Sorveglianza per poter partecipare alle udienze di cui era a conoscenza.

Impropriamente il ricorrente invoca la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 Rv. 282806; conf. Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234599), in quanto il D'Aniello non era sottoposto a misura coercitiva, mentre la difesa evoca pronunce che si riferiscono a misure restrittive quali il carcere o gli arresti domiciliari (tanto da fondarsi sul disposto dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen, "comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare"), per le quali prescrivono la traduzione dell'imputato, che il Tribunale non poteva certo disporre nei confronti di persona non in vinculis bensì sottoposta alla misura sostitutiva dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Né potrebbe invocarsi la giurisprudenza di questa Corte che riconosce come legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell'imputato, in relazione al reato per cui si procede, alla misura dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio giudiziario, sicchè il giudice che procede, senza necessità di preventiva richiesta, è tenuto ad autorizzarlo ad allontanarsi dal comune di residenza ovvero, in mancanza, a differire il processo ad altra data (Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022, Rv. 283181): nel caso di specie, infatti, la misura non è stata disposta in relazione al reato per il quale si procede, sicché l'allontanamento non può essere autorizzato dal giudice che procede, bensì dal Tribunale di Sorveglianza, il cui diretto interlocutore è l'interessato.

3. Per mera completezza di esposizione va, comunque, anche rilevata la tardività della deduzione della nullità prospettata dal ricorrente - e non riconosciuta dal collegio sulla base di quanto sopra esposto - in quanto si tratterebbe comunque di nullità a regime intermedio, non riguardando la citazione ma solo presenza dell'imputato, come tale sanata, ex art. 182 cod. proc. pen., se non eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo questo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Zurich Insurance Company LDT società per azioni, che liquida in complessivi euro 3.015,00