Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise first motive and flawed prescription argument regarding recidiva.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the initial complaint lacked a specific punitive intent, the court's fact-finding on fraud elements was flawed, and the statute of limitations had expired due to a calculation error. The court rejected these claims, noting the first motive was not properly raised in the appeal, the second violated judicial discretion on fact-finding, and the third ignored the appellant's prior recidiva which extended the prescription period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The cassation appeal is inadmissible if a ground is manifestly unfounded or not permitted in this instance, specifically when a motive was not previously deduced as an appeal reason or when the prescription period is incorrectly calculated by ignoring prior recidiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
inammissibilita ricorso volonta punitiva querela prescrizione reato recidiva giudizio di merito spese processuali ammende perseguimento penale per truffa tardivo pagamento delle spese licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) 8.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GIAMBATTISTA MANLIO nato a TRANI il 30/12/1979 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di De Giambattista Manlio dal Tribunale di Trani il 19/12/2018 in ordine al delitto di truffa commessa in relazione con l'offerta in vendita di un telefono cellulare sul sito e-bay, mai inviato all'acquirente nonostante la recezione della somma richiesta, a mezzo di bonifico.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il De Giambattista, articolando tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per la mancanza di univoca volontà punitiva nell'atto di querela, essendosi con esso chiesto "espressamente che si dia inizio all'azione penale contro chiunque..." ma non che essa fosse portata a compimento con la condanna. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri idonei ad integrare la fattispecie di reato contestata e, comunque, la riconducibilità degli stessi al ricorrente. 2.3. Violazione di legge per essere stata disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa sulla base di un erroneo calcolo della prescrizione, atteso che la pretesa truffa sarebbe stata consumata con bonifico in data 11/6/2013, e non già in data 11/9/2013, sicché al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato era già prescritto.

3. Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

5. Il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che l'atto con il civale la persona offesa chiedeva "espressamente che si dia inizio all'azione penale" sarebbe inidoneo a manifestare la volontà punitiva propria della querela è inammissibile, prima ancora che per la sua manifesta infondatezza, in quanto si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, perché fondata sulla titolarità, da parte del ricorrente, del conto corrente al quale si riferisce l'IBAN indicato alla persona offesa, sul quale risulta "l'accredito del 12/6/2013 con indicazione dell'ordinante (la vittima) e della causale (acquisto smartphone Samsung Galaxy S3)" (così la sentenza impugnata a pag. 4).

7. Il motivo volto a prospettare l'estinzione del reato per prescrizione, che si assume maturata prima della pronuncia impugnata, emessa in data 13/3/2023, è manifestamente infondato, in quanto non considera la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata al De Giambattista e riconosciuta in sentenza, per quanto con giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, in virtù della quale, anche considerando il giorno 11/6/2013 come momento consumativo del reato, il termine massimo di prescrizione, di dieci anni, comunque non poteva ritenersi decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma 1'8