Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate settlement sentence due to inadmissible penalty complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged the penalty determination within a settlement agreement finalized at the appellate level. The appellant argued for a review of the sentencing logic and omitted general mitigating circumstances, but the court noted that such complaints are excluded when the penalty is not legally flawed or excessive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, complaints regarding the specific determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate a violation of statutory limits or a discrepancy with the law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da ROMANO GIUSEPPE nato a Napoli 1'11/3/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli 1'11/1272023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 20 settembre 2022, confermando la responsabilità di Giuseppe Romano in ordine al reato di estorsione e rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore Il Pre idente Maria D Sergi ni DEPOSITATO IN