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Ordinanza — n. 21644/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of authorized defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by an unrepresented defendant without a qualified defense lawyer. The appellant argued for a review of potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted that appeals to the Supreme Court must be signed by an authorized defender. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed by a non-legitimated party without a qualified defense lawyer is inadmissible de plano, resulting in liability for procedural costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal unrepresented defendant qualified defense counsel de plano dismissal court costs liability allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 129 cod.proc.pen.
articolo 129 cod.proc.pen
Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da BIONDELLI RAFFAELE nato a massa di Somma il 9/1/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 24/1/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 24/1/2024 dal Tribunale di Noia . Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente Maria Daniela p sellino Sergi Beltr DEPOSITATO IN GA4CEL.LARIA SECONDA SEZIONE PENALE:L 30 MAG. 2021, IL FUNZIONA