Italian Court dismisses appeal against settlement sentence due to lack of valid cassation grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of potential acquittal causes and sentencing details within a settlement agreement, but the court found these issues irrelevant under the updated rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific defects regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general arguments on sentencing or acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da AMRI MARWEN nato in Tunisia il 26/9/1991 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Genova il 12/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Amri Marwen la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione, meglio precisato in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen. e alla determinazione della pena oggetto dell'accordo. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sull'eventuale presenza di cause di proscioglimento e sulla determinazione della pena sono inammissibili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente Maria Dai. Borsellino Sergio ràni DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAGI 202if IL FUN