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Ordinanza — n. 21642/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of mitigating circumstance argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the specific ground regarding the mitigating circumstance. The appellant argued for a new assessment of Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, but the lower court found this argument was among those explicitly renounced. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal based on a ground that the defendant has explicitly waived in the lower court judgment is inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds mitigating circumstance de plano dismissal procedural costs criminal procedure code renunciation of defense tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta per motivi non consentiti, in quanto dalla sentenza emerge che l'imputato ha rinunziato a tutti i motivi tranne quelli relativi alla determinazione della pena e la sussistenza dell'attenuante invocata rientra tra i motivi rinunziati.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GAMMELLA FELICE nato a Pollena Trocchia 1'8/1/1988 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 23/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Nola che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta per motivi non consentiti, in quanto dalla sentenza emerge che l'imputato ha rinunziato a tutti i motivi tranne quelli relativi alla determinazione della pena e la sussistenza dell'attenuante invocata rientra tra i motivi rinunziati.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore Il Preside te Maria Dani la Borsellino Sergio Be trani DEPOSITATO IN CARCELLARIA SECONDA SEZPONE PENALE 30 MAG. 2024 IL FUN