Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21639/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding precautionary measures motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to provide specific grounds challenging the lower court's decision on precautionary measures. The appellant argued that the trial court inadequately justified why home detention was insufficient despite prior acquittals, but the Court found the complaint generic and repetitive. The decision rests on the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate factual circumstances already assessed by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 275, comma 3-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine the adequacy of reasons adduced by the trial judge regarding precautionary measures if the complaint is non-specific and merely reiterates arguments already rejected by the lower court without new specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measures lack of specific grounds inadmissible appeal motivation review Cassazione home detention procedural law revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 275, comma 3-bis c.p.p.
pen., in relazione all'art. 275, comma 3-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 273 cod. proc. pen
In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino
Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli
215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv.
Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani
non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella
Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18828 del 09/02/2012, Pezzo
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE SALVATORE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 16/12/1969 avverso l'ordinanza del 09/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 9/2/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 29/12/2023, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata nell'interesse di Salvatore Pugliese.

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., per mancanza o contraddittorietà della motivazione. Ritiene che il Tribunale del riesame abbia svalutato il dato della intervenuta assoluzione dalla tentata rapina di cui al capo b) e dai reati ascrittigli nel procedimento collegato celebrato innanzi al Tribunale di Napoli Nord; che non abbia adeguatamente motivato in I ordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure coercitive e interdittive anche se applicate cumulativamente; che, in particolare, non abbia dato conto del perché la misura degli arresti domiciliari, accompagnata dalle modalità di controllo elettronico, non sarebbe idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, come invece ha ritenuto altro giudice in presenza degli stessi elementi; che, in definitiva, nel caso di specie si sarebbe di fronte ad una motivazione apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari (il discorso è analogo anche con riguardo al profilo della gravità indiziaria) consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ovvero delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01;

Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2 Orbene, venendo al caso che si sta scrutinando, osserva il Collegio che l'unico motivo su cui si fonda il ricorso è aspecifico, perché si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, non si misura con le argomentazioni del giudice della cautela, che ha valorizzato l'entità della pena inflitta per il reato di cui è stato ritenuto responsabile (cinque anni di reclusione), ma soprattutto l'allarmante curriculum criminale del Pugliese, dedito con impressionante continuità alla commissione di reati predatori dall'età di ventritré anni, malgrado le reiterate condanne e la permanenza in carcere per lunghi periodi di tempo, elementi questi ritenuti recessivi rispetto alla assoluzione dal reato di cui al capo b).

Ebbene, su tutte queste circostanze di fatto il ricorso sorvola, confrontandosi solo in apparenza. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c