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Ordinanza — n. 21633/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for lack of cassation admissibility under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21633/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Del Sole inadmissible regarding his agreed sentence for money laundering and forgery. The defendant argued the lower court failed to verify potential acquittal grounds, but the Court held that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against agreed sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against agreed sentencing pronouncements are strictly inadmissible for alleging lack of verification of acquittal grounds under Art. 129 CPP.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation admissibility Code of Criminal Procedure money laundering conviction acquittal grounds verification appropriazione indebita di trattenute salariali mancanza di disciplina motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Del Sole Gaetano, nato a Napoli il 6.1.1994, contro la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 27.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24.2.2024 il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a Gaetano Del Sole, in relazione ai reati di riciclaggio e falso, a lui ascritti, la pena concordata di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Del Sole deducendo vizio di motivazione per mancanza, illogicità e contraddittorietà in relazione alla responsabilità dell'imputato. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F - , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i