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Ordinanza — n. 21632/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence terms under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the agreed sentence terms rather than the agreement's validity. The appellant argued the final penalty violated sentencing criteria, but the court ruled that objections to waived grounds or the agreed penalty itself are not admissible unless the sanction is legally illegal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133, 133-bis c.p.: Appeals against agreed sentences are inadmissible if they concern waived grounds or the agreed penalty's determination, unless the sanction itself violates legal limits.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible cassation waived grounds objection sentencing criteria violation Italian criminal procedure adeguamento della pena revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 133-bis c.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23 c.p.
Art. 65 c.p.
Art. 71 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Espinal Nova Gioser, nato a Viareggio il 25.7.1990, contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14.12.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.6.2023, il GUP del Tribunale di Verona aveva riconosciuto Gioser Espinal Nova responsabile dei fatti di tentata rapina aggravata e porto illecito di strumento atto alla offesa alla persona e, con il vincolo della continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale ed ordinato la confisca e la distruzione dei beni di cui al sequestro dell '8.10.2022;

2. la Corte di appello di Venezia, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalla difesa dell'imputato con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa.

3. ricorre per cassazione Gioser Nova Espinal a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge in punto di determinazione della pena che, secondo la difesa, sarebbe stata stabilita in violazione dei criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen..

4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere ritenuta è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d