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Ordinanza — n. 21630/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals by defendants personally to the Supreme Court are inadmissible under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21630/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeals filed personally by three defendants inadmissible. The defendants argued for the lack of contradiction and illogicality of the lower court's reasoning regarding their joint criminal responsibility. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly requires legal representation by a qualified defender for appeals to the Cassation Court, rendering personal filings void.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be submitted by a qualified defender; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure legal representation requirement Cassation Court filing personal appeal inadmissibility joint criminal responsibility motivi di cassazione opposizione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
4 I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati: l'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
4 I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Paradiso Nicola, nato a Torremaggiore il 4.11.1979, Bonsanto Angelo, nato a San Severo il 24.8.1989, D'Angelo Tommaso Alessandro, nato a Foggia il 18.8.1985, contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.10.2018, il GUP del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto Nicola Paradiso, Angelo Bonsanto e Tommaso Alessandro D'Angelo (oltre a Giovanni Putignano) responsabili dei reati loro in concorso ascritti ai capi a), b), c), e) ed e) della rubrica, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia;

2. La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP di Foggia, ha riconosciuto a Nicola Paradiso, Angelo Bonsanto e Tommaso Alessandro D'Angelo, le circostanze attenuanti generiche rideterminando così la pena in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ciascuno;

3. ricorrono per cassazione, con autonomi ricorsi dal contenuto identico, il Paradiso, il Bonsanto ed il D'Alessandro lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. 4 I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de