Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging settled plea deal penalty via generic lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the penalty imposed under a plea agreement solely on grounds of insufficient reasoning. The appellant argued the court failed to explain why the agreed-upon sentence was correct, but the court held that such challenges are barred when the parties have freely stipulated a settlement. Since the penalty was legal and consistent with the agreement, no explicit motivation was required, and the appeal was rejected with costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargaining appeals, a cassation request challenging the agreed penalty is inadmissible unless illegal, and generic lack of reasoning does not justify review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO LUISA CUI 03AV28F nato a GENOVA il 16/03/1984 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione del consigliere Giuseppe Marra, si dà atto che il ricorso è stato trattato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 maggio 2023 dal GIP presso il tribunale di Genova, appellata da Rosario Cozzolino e da Luisa Cozzolino, riduceva la pena inflitta a Rosario Cozzolino ad anni 4, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 2000 di multa e la pena inflitta a Luisa Cozzolino ad anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa, dichiarando l'inammissibilità degli appelli in relazione ai restanti motivi oggetto di rinuncia ex art. 599 bis cod. proc. pen. e confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Luisa Cozzolino eccependo con un unico motivo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. In particolare, lamenta il difetto di motivazione relativamente alla pena irrogata, non essendo state esplicate affatto le ragioni per //) le quali si è ritenuta corretta nel caso di specie la prospettazione delle parti in ordine all'entità della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato.
3. In premessa, infatti, riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui: "In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata" (così Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Rv.279504-01; conf.
Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Rv. 275234-01). Nel caso di specie, il motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico, dato che la difesa non lamenta né l'illegalità della pena concordata né l'esistenza di un eventuale errore della Corte territoriale nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti, ma solo il presunto difetto di motivazione in ordine alla correttezza della prospettazione delle parti in ordine all'entità della pena. In ogni caso, non risultando l'irrogazione di una pena illegale né una difformità rispetto all'entità della sanzione concordata dalle parti, va affermato che non vi è necessità di una motivazione esplicita sulla pena inflitta, peraltro in misura prossima al minimo edittale, dato che la Corte di appello, recependo il contenuto dell'accordo sanzionatorio, ha implicitamente vagliato la legalità della pena e la correttezza dei termini dell'accordo processuale raggiunto dalle parti, dando conto, inoltre, nella motivazione dei vari passaggi effettuati nel calcolo per giungere alla pena finale (diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, aumento per la continuazione e riduzione per il rito abbreviato), in modo da assicurare comunque alle parti la possibilità di controllare il rispetto delle norme di legge.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro