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Ordinanza — n. 21626/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing balance in plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Sudoso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sudoso argued that the trial court's refusal to apply generic mitigating circumstances violated the law due to his positive procedural conduct. The Court ruled that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea bargain sentences are strictly limited to legal errors, excluding challenges to the sentencing balance or calculation of mitigations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern only the balancing of mitigating circumstances or the calculation of the penalty, as these fall outside the scope of legal illegality permitted for review.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing balance mitigating circumstances inadmissible appeal Article 448 criminal procedure adeguamento della pena sanzioni penali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va, dunque, preso atto che il legislatore, nel coniare la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto con l'art.
Art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017
448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto con l'art. 1, comma 50, della legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti
Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano
Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv.
Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori
254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv.
Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014, B.
Sez. 5, n.19757 del 16.04.2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUDOSO DAVIDE, nato a TARANTO il 09/03/1974 avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, si dà atto che il ricorso è stato trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 15.01.2024, applicava ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Davide SUDOSO, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione e considerata la riduzione per il rito, la pena di mesi dieci di reclusione e euro 500,00 di multa per le imputazioni allo stesso ascritte di cui agli artt. 81, com. 2, 648 e 679 cod. pen. e 40, com. 1 lett.c), D.Igs. n.504/1995.

2. Avverso la predetta sentenza Davide SUDOSO propone, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione eccependo la illogicità e la contraddittorietà della stessa, in quanto una diversa valutazione degli elementi di prova avrebbe dovuto condurre il giudice ad emettere una sentenza dall'esito differente dal punto di vista sanzionatorio. In particolare, lamenta l'illogico diniego delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, alla luce del positivo comportamento processuale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti, Rv. 219852; in termini:

Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 227718). A corollario di tale principio, la stessa giurisprudenza ha precisato che è esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo, ovvero le valutazioni concernenti il bilanciamento e la misura delle diminuzioni della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti. Tanto perché, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217;

Sez. 6, n.44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185). Al riguardo il diritto vivente ha chiarito che l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 262327;

Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879). Va, dunque, preso atto che il legislatore, nel coniare la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto con l'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, che così dispone: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», ha inteso dare veste normativa al consolidato principio giurisprudenziale, dianzi illustrato.

A conferma di tale conclusione depone il testo della Relazione governativa di accompagnamento del d.d.l. (A.C. 2798 - XVII Legislatura), nella parte in cui ha individuato la ratio dell'art. 14 dell'originario d.d.I., poi confluito nell'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, nella necessità di limitare espressamente «la ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa», anche al fine di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e di «accelerare la formazione del giudicato» (Rel. cit., pag. 7).

Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale: "Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, 2 I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione de parametri di cui all'art. 133 cod.pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione" (così Sez.5, n.19757 del 16.04.2019, Rv.276509-01).

Ne viene che, poiché nel caso al vaglio la pena irrogata non presenta profili di illegalità nei termini sopra delineati, il ricorso di Davide Sudoso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa