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Sentenza — n. 21624/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order as facts are within trial court's exclusive competence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The lower court confirmed the detention order based on intercepted conversations, which the appellant argued were misinterpreted. The Court ruled that interpreting these conversations is a matter of fact exclusively for the trial judge, reviewable only for manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.: The interpretation and evaluation of intercepted conversations constitute a question of fact within the exclusive competence of the trial judge, subject to review only for manifest illogic or unreasonableness.

Parole chiave

Generato dall'IA
interception review factual competence detention order manifest illogic Cassazione appeal procedural inadmissibility evidence evaluation confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELFINO ROCCO, nato a Gioia Tauro il 25/07/1962 avverso l'ordinanza emessa in data 14/11/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria - sez. riesame misure cautelari. Preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame misure cautelari, decidendo all'esito del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della propria precedente decisione, disposto dalla sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 43797 del 2023, ha confermato l'applicazione a DELFINO ROCCO della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui al capo 29) delle imputazioni provvisorie (estorsione aggravata).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., carenza del necessario quadro indiziario della partecipazione del ricorrente al reato provvisoriamente ipotizzato (che non sarebbe confermata dalle acquisite intercettazioni, all'uopo erroneamente valorizzate).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della prescritta specificità (in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale in forza di argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta), e comunque, non consentiti.

1. Il Tribunale (colmando l'assoluto deficit motivazionale che aveva portato all'annullamento della propria precedente pronuncia) ha argomentato la contestata conferma dell'ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. relativamente al reato di cui al capo 29) valorizzando quanto emergente dalle plurime intercettazioni di conversazioni eseguite in corso d'indagine preliminare (tre quelle di più immediato rilievo, nella ricostruzione del Tribunale). 1.1. A fronte di tale quadro, il ricorrente in concreto si limita a proporre propone una lettura alternativa delle valorizzate intercettazioni, non consentita in sede di legittimità in difetto di documentati travisamenti o comunque di interpretazioni manifestamente illogiche od irragionevoli delle conversazioni captate come riportate in atti. 1.1.1.

Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) ha, in proposito, già chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. z 2.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.2. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 marzo 2024 Il PRESID NTE EST. Sergio ltrni DEPOSITATO IN DANCELLARIA SECONDA SEZPONE PENALE