Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of specific grounds and autonomous judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments. The defendant challenged a detention order, claiming the lower court failed to provide an autonomous evaluation and misinterpreted intercepted conversations. The court ruled that the lower tribunal correctly performed its independent assessment of evidence and that the defendant's alternative reading lacked logical foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that a lower court's confirmation of a coercive measure constitutes an autonomous judicial evaluation even when relying on prior reasoning, provided it offers a reasoned critical re-elaboration, and that appeals against such measures must be specific and cannot merely reiterate previously rejected complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMORE GIUSEPPE, nato a Palermo il 19/05/1967 avverso l'ordinanza emessa in data 01/12/2023 dal Tribunale di Palermo - sez. riesame misure cautela ri. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, gli Avv. ti CARMELO FERRARA e GIOVANNI MANNINO, che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, sezione riesame misure cautelari, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ha nel resto confermato l'ordinanza coercitiva con la quale il g.i.p. distrettuale del medesimo Tribunale aveva disposto l'applicazione a D'AMORE GIUSEPPE, indagato in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., della misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., difetto di autonomia delle ordinanze del g.i.p. e del Tribunale, nonché carenza del necessario quadro indiziario della partecipazione del ricorrente all'enucleato sodalizio (che non sarebbe confermata dalle acquisite intercettazioni, all'uopo erroneamente valorizzate).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della prescritta specificità (in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale in forza di argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta), e comunque, in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti.
1. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice, secondo quanto richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - pur quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con dichiarazione di condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché "valutazione autonoma" non vuol dire "valutazione diversa o difforme", sempreché - come nel caso di specie - emerga dal provvedimento una ragionata rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale sfociata nella motivata condivisione delle altrui conclusioni. 1.1.
Nel caso in esame, in particolare, il Tribunale ha argomentato la contestata conferma dell'ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. valorizzando a sua volta le plurime intercettazioni di conversazioni eseguite in corso d'indagine preliminare, i cui esiti hanno trovato importanti - pur se processualmente non necessarie - conferme nelle videoriprese pure eseguite, motivatamente concludendo per l'intraneità dell'indagato all'enucleato sodalizio di tipo mafioso, per conto del quale egli organizzava, con significativa continuità, incontri per i sodali, svolgendo funzioni di referente per conto del soggetto che è apparso essere in posizione verticistica, ovvero il GIANNUSA; ha anche valorizzato gli esiti di una annotazione di P.G. del 2023 quanto all'attualità delle ritenute esigenze cautelari. 1.2.
A fronte di tale quadro, il ricorrente in concreto si limita a proporre propone una lettura alternativa delle valorizzate intercettazioni, non consentita in sede di legittimità in difetto di documentati travisamenti o comunque di interpretazioni manifestamente illogiche od irragionevoli delle conversazioni captate come riportate in atti. 1.2.1. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) ha, in proposito, già chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.2. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 marzo 2024 Il PRESIDENTE EST.