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Sentenza — n. 21620/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because interlocutory order on public utility work type is not appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the GIP's order regarding the type of public utility work was merely interlocutory. The appellant argued the reasoning was illogical, but the court held that such orders do not definitively alter substantive rights or restrict personal liberty. Consequently, the appeal was rejected under the principle of taxativity of remedies, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 568, co. 2 c.p.p.; Art. 111, co. 7 Cost.: Interlocutory orders regarding the specification of public utility work types are not subject to cassation appeal as they lack decisive character and do not definitively impact subjective rights or personal freedom.

Parole chiave

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interlocutory order cassation appeal public utility work taxativity of remedies GIP order procedural admissibility substantive rights esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 568, co. 2 c.p.p.
e la natura del provvedimento in questione che non è sentenza e non incide sulla libertà personale, consente di escludere che esso rientri nel novero dei provvedimento soggetti a ricorso per cassazione ex art. 568, co.
Art. 111, co. 7 Cost.
Art. 448, co. 2-bis c.p.p.
rispetto alla quale, comunque, il ricorso sarebbe inammissibile perché i motivi di impugnazione proposti non rientrano fra quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morgione Rossella nata a Napoli il 18/12/1972 avverso l' ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 4/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTTO Il Giudice per le indagini preliminari di Salerno ha dichiarato inammissibile la prima richiesta di applicazione pena avanzata da Morgione Rossella, sul rilievo della mancata indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva oggetto dell'accordo delle parti. Avverso detto provvedimento e avverso la successiva sentenza di patteggiamento, ricorre per cassazione l'imputata la quale denuncia l'illogicità della motivazione dell'ordinanza non profilandosi a carico dell'imputato l'onere di indicare la tipologia e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il ricorso è inammissibile. Sebbene la ricorrente abbia affermato di impugnare anche la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. rispetto alla quale, comunque, il ricorso sarebbe inammissibile perché i motivi di impugnazione proposti non rientrano fra quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,deve rilevarsi come il gravame interessi solo l'ordinanza emessa dal GIP con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di patteggiamento. Ciò posto, la ricorrente omette di considerare che, nel caso concreto, il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione avendo natura meramente interlocutoria.

Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui al co. 1 c,.p.p., dell'art.568 c.p.p. e la natura del provvedimento in questione che non è sentenza e non incide sulla libertà personale, consente di escludere che esso rientri nel novero dei provvedimento soggetti a ricorso per cassazione ex art. 568, co. 2, cod, proc. pen. Né tale conclusione si pone in contrasto con il parametro fissato dall'art.111 co. 7, Cost., secondo cui "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge", dovendosi rimarcare che la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610). Tantomeno, il provvedimento impugnato, che ha natura meramente interlocutoria, come dimostrato dal successivo accesso al patteggiamento, potrebbe essere ritenuto abnorme e, pertanto, ricorribile in cassazione, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (consolidatasi quantomeno a partire da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Lungi dall'essere avulso dal sistema, esso rappresenta, infatti, per le ragioni dianzi esposte, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, né determina alcuna stasi del procedimento. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15/3/2024 Il consigliere est. DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZPONIE PENALE Il presid nte Lucia Ai