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Sentenza — n. 21615/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against robbery convictions for reiterating unaddressed grievances and lacking new arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by two defendants against a Milan appellate court's robbery convictions inadmissible. The defendants argued for different legal qualifications and mitigating circumstances, but the court found their complaints merely reiterated grievances already rejected by the lower court without addressing the court's reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay the costs of the proceedings and the civil party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when they merely repeat grievances already disallowed by the appellate court without engaging with the specific arguments presented.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of grievances robbery aggravated conviction mitigating circumstances denial legal qualification error costs of proceedings Cassa delle ammende rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori degli imputati, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - (TORINO) errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 116 cod. pen.
pen.), ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'art.
Art. 114 cod. pen.
ed all'art. 114 cod. pen., ed eccessività dell'aumento di pena operato ex art.
Art. 81 cod. pen.
pen., ed eccessività dell'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori degli imputati, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - (TORINO) errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art.
art. 624-bis cod. pen
pen.: - (TORINO) errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.), ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all'art.
art. 116 cod. pen
pen.), ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all'art. 116 cod. pen.
art. 114 cod. pen
ed all'art. 114 cod. pen., ed eccessività dell'aumento di pena operato ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TORINO ESPEDITO, nato a Napoli il 06/09/1974 VERDICCHIO GIANLUCA, nato a Napoli il 19/05/1988 avverso la sentenza emessa in data 10/10/2023 dalla CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita, per la parte civile SCHIRO ALESSANDRO MARIA, l'Avv. STEFANIA INSONNA (sostituta processuale, per delega orale, dell'Avv. STEFANO TONIOLO), che si è riportata alle conclusioni scritte, con nota spese, che ha depositato, chiedendone l'accoglimento; uditi, rispettivamente per gli imputati VERDICCHIO e TORINO, gli Avv. ti MASSIMO AMORIELLO e VIRGINIA DE MARCO, che si sono riportati ai propri motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna degli imputati TORINO ESPEDITO e VERDICCHIO GIANLUCA alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina aggravata consumata e tentata ed altro, loro ascritti in imputazione, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale meneghino in data 12/12/2022.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori degli imputati, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - (TORINO) errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.), ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'art. 114 cod. pen., ed eccessività dell'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; - (VERDICCHIO) erronea valutazione delle risultanze istruttorie valorizzate a fondamento della pronunciata affermazione di responsabilità ed ancora errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Invero, i motivi reiterano doglianze già puntualmente ed incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi con le relative argomentazioni, in particolare: - quanto agli elementi valorizzati a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità del VERDICCHIO (f. 14 ss. della motivazione della sentenza impugnata, valorizzando in particolare, oltre a significativi elementi di geo-localizzazione, il riscontro del profilo genetico dell'imputato su plurimi campioni prelevati all'interno del box dove erano custoditi i motocicli utilizzati per la commissione dei reati, dove veniva contestualmente riscontrato il profilo genetico del TORINO, reo confesso), non validamente contrastati dalle congetture difensive, del tutto sfornite di supporto probatorio, ed in concreto consistenti in mere ed indimostrate ipotesi; - quanto alla qualificazione giuridica delle contestate rapine (f. 18 s. della sentenza impugnata, evidenziando le espletate violenze in danno delle pp.00.), senza dubbio corretta; - quanto al diniego, al TORINO; delle attenuanti di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'art. 114 cod. pen. (cfr., rispettivamente, f. 19 e f. 20 della sentenza impugnata); - quanto infine all'asserita eccessività dell'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen. nei confronti del TORINO (cfr. f. 20 s. della sentenza impugnata, evidenziando l pluralità e la gravità dei reati accertati).

3. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. z 3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3.2. Essi vanno, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SCHIRO ALESSANDRO MARIA, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SCHIRO ALESSANDRO MARIA, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00, oltre accessori di legge. Roma, 15 marzo 2024 Il PRESIR ENTE EST. Sergi Beltrani DEPOSITATO