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Sentenza — n. 21115/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for fraud due to prescription expiration, reducing recidivism penalty for money laundering.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal, extinguishing the fraud charge due to the expiration of the seven-and-a-half-year prescription period. The appellant argued that the lower court violated the prohibition of reformatio in peius by increasing the monetary penalty for the satellite offense of money laundering. The court rejected the prescription defense as infondata and absorbed the reformatio in peius claim, ultimately reducing the sentence for the remaining money laundering offense.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 152 c.p.: The prescription period for the crime of fraud expires after seven and a half years, extinguishing the offense and its corresponding penalty even if the procedural interruption occurred.

Parole chiave

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prescrizione reato reato di truffa recidiva ricettazione reformatio in peius annullamento sentenza pena rideterminata perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 152 c.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016 Miari Rv. 267914 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MONTE OSVALDO nato a MONZA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello competente per nuovo giudizio; ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, escludendo la recidiva e rideterminando la pena ma confermando nel resto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa ai danni di un tabaccaio e di ricettazione.

2. Con il ricorso si deduce innanzi tutto violazione di legge e carenza ich motivazione in relazione al motivo aggiunto dedotto con apposita memoria conclusionale in grado d'appello con cui si evidenziava l'intervenuto proscioglimento della correa (giudicata separatamente) per mancanza di querela in relazione al reato di truffa. Con un secondo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius poiché la Corte d'appello, nel rideterminare la pena, ha disposto un aumento della stessa per il reato satellite (truffa), con riferimento alla componente pecuniaria.

3. Hanno inviato memorie conclusionali per PEC tanto la difesa dell'imputato, insistendo per l'accoglimento del ricorso, quanto il sostituto Procuratore Generale, chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta una questione non manifestamente infondata. Sul tema sottoposto alla valutazione di questa Corte (ed ancor prima, della Corte d'appello di Trento, che, sul punto, ha omesso ogni decisione nonostante le conclusioni assunte sul punto nella memoria inviata all'epoca per PEC dalla difesa dell'imputato) della sussistenza della condizione di procedibilità per il reato di truffa, il Collegio intende in questa sede ribadire l'orientamento ermeneutico consolidato per cui l'esercizio del potere di querela non sia prerogativa esclusiva del legale rappresentante del soggetto truffato e che conseguentemente, pur in assenza di sottoscrizione dell'atto di parte ad opera dello stesso, l'atto di querela possa essere validamente formulato dal personale addetto al negozio, come nel caso di specie (Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016 Miari Rv. 267914 - 01) poiché il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell'impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.

Non si ritiene pertanto condivisibile la soluzione adottata dal Tribunale di Trento nel processo 'parallelo' a carico di Sabrina Cima. Tuttavia, su tale premessa, sarebbe illogico ritenere manifestamente infondata la questione proposta che è semplicemente infondata e, come tale, non preclusiva del giudizio di Cassazione (art.606 comma 3 c.p.p.). Con la conseguenza che, dato il tempo decorso dall'epoca del fatto (oltre 8 anni e 8 mesi) il reato di truffa, contestato come semplice e non aggravato dalla recidiva, esclusa in secondo grado, deve ritenersi estinto, essendo decorso il termine di prescrizione, pur se interrotto, di sette anni e mezzo.

Deve quindi procedersi alla rideternninazione della pena per il reato residuo nella misura già irrogata dal giudice d'appello per la ricettazione (2 anni di reclusione ed C 600,00 di multa) con riduzione alla pena indicata nel dispositivo a seguito della scelta del rito abbreviato. L'ulteriore motivo di ricorso è assorbito, riguardando la violazione del divieto di reformatio in peius per una porzione di pena non più applicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa di cui al capo A) è estinto per prescrizione, elimina la relativa pena e ridetermina la pena per il reato di ricettazione di cui al capo B) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed 400,00 di multa. Così deciso in Roma, 6 marzo 2024 Il Conliglierestensore DEPOSITATO IN CANCELLARIA Il Pres