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Sentenza — n. 21113/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for fraud due to victim's remission of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime of fraud was extinguished by the victim's remission of the complaint. The defendant argued the lower court erred by ignoring this remission and failing to communicate the prosecutor's conclusions, but the court found the remission occurred before the appeal discussion. Consequently, the court ordered the annulment of the conviction and assigned the costs to the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The crime of fraud is extinguished by the remission of the complaint when the victim accepts the offender's request prior to the appeal discussion, necessitating the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime fraud offense annulment without remittal procedural nullity costs of proceedings Cassation annulment abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 150 c.p.
Art. 340 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASONE MATTEO LUIGI nato a SAN SEVERO il 23/03/1964 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMAN1UELA GUERRA per l'annullamento della sentenza per estinzione del reato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.1 .137/2024.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di truffa ai danni di tal Mario Celozzi.

2. Con il ricorso per Cassazione l'imputato deduceva l'erroneità della pronuncia, emessa per incuriam nonostante la comprovata remissione di querela ed il recegimento nel testo della sentenza delle conclusioni in conformità rassegnate dalla difesa prima della pronuncia d'appello. Come secondo motivo di ricorso, veniva dedotta la nullità in cui era incorsa la Corte d'appello che non aveva comunicato alla difesa le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

3. Con memoria inviata per PEC la difesa dell'imputato ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato essendo intervenuta in data 19.4.23 la remissione della querela da parte della persona offesa, Mario Celozzi, contestualmente accettata dall'imputato. Con memoria inviata con lo stesso mezzo, il Sostituto Procuratore generale ha formulato analoghe conclusioni nel senso dell'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al promo profilo, risultando pacificamente in atti l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa con conseguente accettazione da parte dell'imputato, in epoca anteriore alla discussione dell'appello.

2. Per le ragioni sopra dette va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con condanna alle spese processuali dell'imputato, secondo il disposto dell'art.340 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 6 marzo 2024 Il Con igliere relatore Il Pre