Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21112/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding civil party's standing and public entity damage in fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to generic grounds and lack of substantive argumentation. The defense argued that the civil party's complaint was unnecessary and that no actual damage occurred to the public entity. The court rejected these claims, citing established precedent that a civil party's manifestation of will suffices for prosecution and noting that the public entity suffered a quantifiable loss from reduced revenue despite administrative oversight.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and fail to engage with the specific reasoning of the lower court, particularly regarding the sufficiency of a civil party's complaint for prosecution and the existence of actual damage to the public entity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility civil party standing public entity damage fraud prosecution generic appeal grounds accuse di truffa falsità in documenti di servizio sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b ed e c.p.p.
Art. 12 comma 2 d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 Gaimo Baldassare Rv. 277432
n.19122/2024
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
9207/2024
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
3201/2024
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
48409/2023
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
44628/2023
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
44618/2023
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
43338/2023
Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
43337/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIACOMO nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOnel procedimento in cui è parte civile COMUNE DI CALATAFIMI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 di. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani nei confronti dell'imputato per una serie di truffe e falsificazioni di documenti ai danni di due clienti e della pubblica amministrazione. La gravata sentenza, su ricorso del Pubblico Ministero, della parte civile e dello stesso imputato, ha dichiarato l'imputato responsabile anche in relazione al capo C) di imputazione (truffa per la quale vi era stata in primo grado dichiarazione di n.d.p. per mancanza di condìzione di procedibilità), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha rideterminato la pena ed ha proceduto alle conseguenti statuizioni civili.2.

La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi basati su vizi di legge penale e di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione rispettivamente al capo C) ed al capo B) di imputazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce l'erroneità della decisione del giudice di riconoscere - in relazione al capo c) - nella costituzione di parte civile l'equipollente della querela: Nicolò Marchese, in verità fu interpellato da giudice di primo grado sul punto ma declinò di sporgere querela. 2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice - in relazione al capo sub b) - abbia indebitamente dilatato l'ambito applicativo della norma incriminatrice non essendovi stato, nel caso specifico, alcun atto di disposizione né conseguente danno per l'ente pubblico.

3. Con memorie inviate per PEC, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre la parte civile ed il Procuratore Generale ne hanno chiesto l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si fa riferimento, per governare il caso, ad un precedente (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 Gaimo Baldassare Rv. 277432 - 01) che esclude la necessità dell'avviso previsto dalla disciplina transitoria dell'art.12 comma 2 d. Igs.10 aprile 2018, n. 36 quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione (come accaduto nel caso corrente). Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.

2. Altrettanto generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, meramente ripetitivo della tesi dell'assenza di danno per non aver l'Ente pubblico sostenuto alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell'imputato che, contraffacendo i bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto. Come correttamente spiegato nella sentenza d'appello (e come d'altro canto corrisponde alla comune, elementare percezione del fenomeno dal punto di vista economico) il danno in questo caso sarebbe stato causato dal minor introito (C 2,00 invece di C 1.212,00 in un caso e C 5,20 invece di 1.035,20 nel secondo), irrilevante essendo che un controllo amministrativo abbia consentito di scoprire l'artificio e prevenire il rilascio delle concessioni.

3. Il ricorso è pertanto inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, avvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in 'avore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 6 marzo 2024 Il Consi liere es ensore Frances o Florit DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONty ggen9146 PENALE IL flAbi 2024 IL L_Rt6g1M RIO Claudia P CORTE Di CASSALTONEU.R.P. CENTRALE o cL o cheiu u),LbAr.Q (1,;,,je - vu Qz/4 k e,out,,o VQ, p-D cyi tee cAgt„Dit 0.1,(„, ov.9 r),,,r2g_e VL-L Q, 04', fAL- ( rAQ U4 kiN e Q p-\e9 0-A‘i ('IA