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Sentenza — n. 21111/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21111/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dell'imputata ABBATE LETTERIA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento di autovettura parcheggiata sulla pubblica via, pronunciata dal Tribunale peloritano in data 17/04/2023.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 21111/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve premettersi che l'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura danneggiata è espressamente indicata nel corpo del capo d'imputazione: di qui, la manifesta infondatezza della prima parte della doglianza difensiva.

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione privilegiata infrazione alle norme della circolazione altri reati pubblica istigazione a delinquere circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, lamentando, con motivo qui riassunto nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art.
art. 635 cod. pen
pen., violazione dell'art. 635 cod. pen., poiché non risultava formalmente contestata l'aggravante dell'esposizione dell'autovettura alla pubblica fede, peraltro non configurabile nel merito, essendosi svolta la condotta contestata in presenza della p.o.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBATE LETTERIA, nata a Messina il 29/06/1996 avverso la sentenza emessa in data 06/11/2023 dalla CORTE di APPELLO di MESSINA. Preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dell'imputata ABBATE LETTERIA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento di autovettura parcheggiata sulla pubblica via, pronunciata dal Tribunale peloritano in data 17/04/2023.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, lamentando, con motivo qui riassunto nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 635 cod. pen., poiché non risultava formalmente contestata l'aggravante dell'esposizione dell'autovettura alla pubblica fede, peraltro non configurabile nel merito, essendosi svolta la condotta contestata in presenza della p.o.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Deve premettersi che l'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura danneggiata è espressamente indicata nel corpo del capo d'imputazione: di qui, la manifesta infondatezza della prima parte della doglianza difensiva.

2. La predetta situazione, che integra la materialità del reato di danneggiamento, ex art. 635, comma 2, n. 1, ultima parte, cod. pen., nella formulazione vigente alla data di commissione del fatto contestato all'imputata, commesso senza violenza alla persona né minaccia, ricorre quando la condotta sia posta in essere su bene non custodito in modo diretto e continuo dal proprietario (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023, Mazzei, Rv. 284769 - 01; Sez. 2, n. 5251 del 15/01/2019, Battista, Rv. 276620 - 01; Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Viotti, Rv. 248875 - 01), essendo appunto necessario ai fini della sua configurabilità che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza diretta e continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046 - 01). 2.1.

Nel caso in esame, come sostenuto dalla ricorrente nei motivi di gravame, emerge dalla stessa querela della p.o. LAURIA SIMONA che la stessa, dopo il verificarsi delle vicende meglio descritte dalla sentenza impugnata, aveva scelto di nascondersi dietro un albero situato in prossimità dell'autovettura, luogo dal quale aveva potuto esercitare di fatto una vigilanza continua e diretta su di essa, tanto da avere assistito, dopo circa un'ora e mezza, al suo danneggiamento. Questa circostanza non è stata considerata dal Tribunale e dalla Corte di appello.3.

Ciò comporta la non configurabilità della contestata esposizione alla pubblica fede dell'autovettura danneggiata, e, conseguentemente, l'assoluzione dell'imputata dal reato ascrittole, come contestato, perché, venuta meno la predetta circostanza, il fatto non è previsto dalla legge come reato. 3.1. Va, altresì, disposta la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili. Roma, 29 febbraio 2024 Il CONSI LIERE REL. ed EST. Francescil Florìt Il PRESIDENTE EST. SerQio/Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLAM