Italian Court corrects criminal judgment error identifying civil party as company not individual.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a prior criminal judgment that erroneously named an individual instead of the corporate entity representing the civil party. The material facts involved a clerical error in the device and motivation sections where 'Agatino Di Bartolomeo' was listed rather than 'T.I.M. s.p.a. in persona del legale rapp. p.t.'. The court ruled that such errors are amendable under the Code of Criminal Procedure, mandating the correction to ensure the proper legal entity is identified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 23 co. 8 D.L. 137/2020; When a criminal judgment erroneously identifies the civil party as a natural person instead of the corporate entity legally constituted, the court must correct this material error to ensure procedural regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIM SPA avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 34977/2023 R.G. ricorsi (ricorrenti MARRA Raffaele e RINALDI Antonio) e quelli del proc. n. 9464/2024, formato per la correzione (a domanda della parte civile TIM s.p.a.) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 906/2024. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione, nei sensi indicati dall'istante, dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata. Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 906 del 05/12/2023, dep. il 10 gennaio 2024, e nella motivazione (§5) della stessa sentenza, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile DI BARTOLOMEO Agatino, laddove la parte civile costituita deve identificarsi nella T.I.M. s.p.a. in persona del legale rappr. p.t., che tale erronea indicazione costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez.
U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705). Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore materiale, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 906 del 2024 di questa sezione. Nonché nella motivazione della predetta sentenza (§5), nel senso che la parte civile va identificata in "T.I.M. s.p.a. in persona del leg. rappr. p.t." e non in "Agatino Di Bartolomeo". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.