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Ordinanza — n. 21000/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation judgment to reflect state-funded legal costs for indigent civil parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a November 2023 judgment regarding the allocation of legal fees. The civil parties, who had been admitted to state-funded legal aid, were incorrectly ordered to pay their own representation costs instead of having those costs borne by the state. The court ruled that the error was material and necessary to accurately reflect the parties' financial status and the statutory requirement to shift costs to the state.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 82, 83 D.P.R. 115/2002: A material error in a judgment failing to allocate litigation costs to the state when parties are admitted to state-funded legal aid must be corrected to ensure the judgment reflects the true legal and financial obligations.

Parole chiave

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material error correction state funded legal aid litigation costs allocation Cassation procedure indigent parties rights correzione di errore materiale errore di trasmissione errore di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 82 D.P.R. 115/2002
Art. 83 D.P.R. 115/2002
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata da:

1) Veneziano Giovanni, nato a Cosenza il 06/12/1978, 2) Veneziano Pietro, nato a Cosenza 1'01/03/1981, 3) Aquino Alessandra, nata a Pedace il 06/02/1983, parti civili nel procedimento a carico di: Quintieri Paolo, nato a Castrovillari il 14/02/1969, rispetto alla sentenza del 14/11/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto di provvedere alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Francesco M. Cornicello, che ha insistito nell'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta la richiesta in epigrafe volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, emessa il 14 novembre 2023, nella parte in cui, nel dispositivo, per mero errore materiale, non è stato indicato che la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili dovesse essere imputata a carico dello Stato stante la loro ammissione al gratuito patrocinio; lette le conclusioni della parte civile ritualmente depositate; rilevato che può darsi luogo alla correzione

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 49965 del 2023 di questa sezione, nel senso che, ove è scritto "nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Veneziano Giovanni, Veneziano Pietro e Aquino Alessandra che liquida in complessivi euro 6000,00 oltre accessori di legge", deve essere scritto: "Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Veneziano Giovanni, Veneziano Pietro e Aquino Alessandra ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2024.