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Sentenza — n. 20999/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for proposing an impermissible re-evaluation of investigative facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a lower court's annulment of a pre-trial detention order against Alfredo Buonincontro, arguing the investigation evidence was insufficiently weighed. The court rejected the appeal because the appellant attempted to propose a substantive re-evaluation of the same facts rather than raising a procedural defect. Consequently, the court declared the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Appeals proposing a substantive re-evaluation of the same facts are inadmissible as they do not allege a procedural defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantive re-evaluation pre-trial detention procedural defect Code of Criminal Procedure censura dell'apprezzamento delle prove prove acquisite tramite sorveglianza controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Tutti tali elementi mostravano indici di incertezza che sono stati esplicitati nel provvedimento impugnato a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza genetica, sicché non si rilevano vizi rilevabili in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel procedimento a carico di: Buonincontro Alfredo, nato a Modena il 25/06/1984, avverso l'ordinanza del 05/01/2024 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; sentito il difensore dell'indagato, Avv. Claudio Marcone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con ordinanza del 12 dicembre 2023, aveva applicato a Buonincontro Alfredo la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari in relazione al reato di rapina aggravata, commesso in Modena il 2 dicembre 2022 ai danni di una profumeria, all'interno della quale un soggetto si introduceva con il volto travisato da mascherina chirurgica e cappellino, impugnando una pistola con la quale minacciava la commessa asportando euro 430,00 dalla cassa.

2. Il Tribunale di Modena, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ritenendo che gli indizi di colpevolezza, pur presenti, non avessero assunto il carattere di gravità. In particolare, il Tribunale ha sottolineato: - che le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla profumeria non consentivano di ritenere che la pistola giocattolo ritrovata nella abitazione dell'indagato in esito a perquisizione fosse la stessa di quella utilizzata dal rapinatore; - che le immagini a viso scoperto ed a figura intera del rapinatore - immortalato da alcune telecamere pubbliche poste lungo il percorso esterno da costui effettuato, siccome ricostruito dalla polizia giudiziaria - non erano sovrapponibili con le foto segnaletiche ritraenti l'indagato, avuto riguardo ad alcune discrasie relative alla corporatura ed alla forma del viso, che avrebbero richiesto approfondimenti tecnici di tipo antropometrico non effettuati; - che l'individuazione fotografica effettuata dalla commessa della profumeria a distanza di circa tre settimane dal delitto e ad opera di persona che nell'immediatezza aveva dichiarato che non sarebbe stata in grado di riconoscere il rapinatore, comunque travisato, non si era conclusa in termini di certezza ma indicando una percentuale di riconoscimento all'80-90%; - che l'analisi dei tabulati di traffico telefonico dell'utenza in uso all'indagato, presentava elementi di contraddittorietà quanto all'arrivo in Modena del rapinatore rispetto al Buonincontro e ai movimenti in città di entrambi nei minuti precedenti e successivi alla rapina.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, deducendo, con unico ed articolato motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe frammentato gli elementi investigativi emersi a carico dell'indagato, sminuendone la portata e non valorizzandone la convergenza idonea a sostenere la gravità indiziaria, intesa come qualificata probabilità di colpevolezza. Tali elementi sono costituiti: - dalle fattezze fisiche compatibili tra il rapinatore e l'indagato; - dalla descrizione di tali fattezze operata dalla persona offesa, che era riuscita ad individuare fotograficamente l'indagato sia pure con alcuni margini di incertezza; - dal ritrovamento presso l'abitazione dell'indagato di un'arma dall'aspetto compatibile con quella utilizzata dal rapinatore; - dagli esiti dell'analisi dei tabulati dell'utenza in uso al Buonincontro. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

1. Le censure del ricorrente tendono a proporre una alternativa ed in questa sede non consentita rilettura di merito delle medesime risultanze investigative sulla base delle quali il Tribunale è giunto alla sua decisione. Il ricorso, infatti, ripercorre gli esiti delle indagini, che l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto insufficienti ad individuare non indizi di colpevolezza ma la loro gravità, necessaria ai fini della adozione della misura cautelare. Rimandando ogni migliore approfondimento al merito del giudizio, i dati di fatto che il ricorso vorrebbe rivalutare sono i medesimi di quelli analizzati partitamente dal Tribunale e sono consistiti nel contenuto delle immagini del sistema di videosorveglianza - sia con riferimento alla figura fisica dell'indagato sia con riferimento alla pistola giocattolo - alla individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, all'esame dei tabulati dell'utenza cellulare in uso al Buonincontro.

Tutti tali elementi mostravano indici di incertezza che sono stati esplicitati nel provvedimento impugnato a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza genetica, sicché non si rilevano vizi rilevabili in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella