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Sentenza — n. 20996/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against special surveillance measure due to inadmissible ground of apparent motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a violation of law regarding apparent motivation. The appellant argued that the lower court failed to specify the concrete and current elements of his social danger, ignoring his long-removed criminal acts and professional expulsion. The court rejected this, ruling that such attacks on the logical consistency of the reasoning are not permissible grounds for cassation under the relevant statutes.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423; Art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575: In proceedings for preventive measures, a cassation appeal is admissible only for violation of law, excluding the ground of manifest illogicity and permitting only the denial of existing or apparent motivation.

Parole chiave

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special surveillance measure apparent motivation cassation appeal preventive procedure mafia association social danger inadmissible appeal rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423
1.Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n.
Art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575
Art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen.
575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod.
Art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011
Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Giurisprudenza citata

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Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci
4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez.
sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano
33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Clausi Donato Agostino, nato a Crotone il 23/01/1972, avverso il decreto del 07/12/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, parzialmente riformando il decreto del Tribunale di Bologna depositato il 24 maggio 2022, ha confermato l'applicazione al ricorrente della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di residenza, riducendone la durata a tre anni, misura disposta in ragione della pericolosità sociale "qualificata" anche derivante dalla condanna del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per reati posti in essere nell'interesse della consorteria, costituita da una cellula emiliana della 'ndrangheta.

2. Ricorre per cassazione Donato Agostino Clausi, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte adottato una motivazione apparente in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, affrontata senza specificità e senza indicare i requisiti di concretezza ed attualità, non tenendo in considerazione le decisive circostanze che le condotte erano molto risalenti nel tempo, il ricorrente non era soggetto organico, non avrebbe potuto più svolgere la sua attività di commercialista a disposizione della cosca in quanto cancellatosi dal relativo albo professionale ed aveva reso dichiarazioni collaborative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. 1.Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

2. Ciò posto, la Corte di Appello ha ampiamente motivato, in modo tutt'altro che apparente, su tutti i motivi di ricorso, sicché non si rinviene alcuna violazione di legge. E' stato precisato nel provvedimento impugnato che il ricorrente, sebbene formalmente non organico, era soggetto pienamente inserito nell'apparato del sodalizio criminale di riferimento ed in rapporto diretto con i vertici di esso, avendo dimostrato di utilizzare anche il metodo intimidatorio e la sua particolare specializzazione nella gestione degli interessi economici della cosca e nell'occultamento dei flussi di danaro di provenienza illecita, attività che la Corte, visto il fascio di conoscenze dimostrato anche con esponenti di altri gruppi 'ndranghetistici stanziati al Nord Italia, ha ritenuto esplicabile nell'attualità indipendentemente dalla cancellazione dall'albo professionale, non reputando decisive a recidere il vincolo le dichiarazioni rese nel corso del procedimento.

A fronte di questi dati, le censure del ricorrente non veicolano nella sostanza alcuna violazione di legge, ma si limitano ad attaccare la tenuta logica della motivazione, il che non è consentito in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.04.2024. Il Consigliere estensore Il Preside te Giuseppe Sgadari Sergio Bel r