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Sentenza — n. 20994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as procedural defects belong to lower court remedies, not cassation review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that several procedural defects cited by the defendant must be raised through specific lower court remedies rather than cassation. The defendant argued that the preliminary judge's order to prosecute for a different crime than the one requested for dismissal was abnormal and that various notifications were missing. The court held that these issues, including the alleged lack of formal complaint and notification errors, fall under the exclusive jurisdiction of the Tribunal for single-instance claims or objections to jurisdiction and admissibility, thereby precluding their examination at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible for defects of admissibility, jurisdiction, and procedural vices that the law assigns to the exclusive competence of the Tribunal for single-instance claims or objections.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defects jurisdictional objection preliminary investigation single instance claim perseguimento penale per truffa frode nel pignoramento permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen.
2, 3, 6 e 7) che la legge processuale, art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen. (introdotto con I.
Art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
pen., come aggravato dal rapporto di prestazione d'opera, qualificato il fatto contestato come estorsione tentata aggravata, ha ordinato al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409 comma 5 cod.
Art. 640, cod. pen.
pen.) nei confronti di Francesco Lorusso, per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 56, 629, 61, comma primo, n. 11, cod. pen.
l'abnormità del provvedimento di imputazione coatta poiché, sostanzialmente, ha ad oggetto un reato diverso (art. 56, 629, 61, comma primo, n. 11, cod. pen.) da quello per il quale il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (art.
art. 131 bis cod. pen
Con l'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, rigettata la richiesta di archiviazione formulata, ricorrendo ipotesi di particolare lievità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) nei confronti di Francesco Lorusso, per il reato di cui all'art.
art. 640 cod. pen
pen.) nei confronti di Francesco Lorusso, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., come aggravato dal rapporto di prestazione d'opera, qualificato il fatto contestato come estorsione tentata aggravata, ha ordinato al Pubblico ministero, ai sensi dell'art.
art. 409 comma 5 cod. proc. pen
pen., come aggravato dal rapporto di prestazione d'opera, qualificato il fatto contestato come estorsione tentata aggravata, ha ordinato al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409 comma 5 cod. proc. pen., di formulare l'imputazione nei confronti dello stesso indagato per il più grave reato ritenuto (art.
art. 335 cod. proc. pen
pen.), reato "nuovo" per il quale il ricorrente neppure era stato iscritto nel registro degli indagati (art. 335 cod. proc. pen.); 2.2.
art. 629 cod. pen
pen., ma non anche l'ulteriore elemento che, secondo il giudice, connotava il fatto, così da consentirne la sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., in forma tentata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte
In tal senso si è, del reg-o, specificamente pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, che ha espressamente riconosciuto la legittimità della diversa qualificazione del fatto (sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, cit.: nello stesso senso, Sez.
Sez. 6, n. 30572 del 30/5/2023
40984 del 22/03/2018, Gianforte, cit.: nello stesso senso, Sez. 6, n. 30572 del 30/5/2023, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 49690 del 2/12/2022
30572 del 30/5/2023, n.m.; Sez. 2, n. 49690 del 2/12/2022, n.nn.; Sez.
Sez. 2, n. 44193 del 9/11/2022
49690 del 2/12/2022, n.nn.; Sez. 2, n. 44193 del 9/11/2022, n.m.; Sez.
Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021
44193 del 9/11/2022, n.m.; Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Rv.
Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016
281441; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv.
Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015
268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LORUSSO Francesco, nato a Bari il 30/08/1967, avverso la ordinanza emessa in data 23/12/2023 dal GIP del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al G.i.p.; lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 11 aprile 2024 dal difensore e procuratore speciale, avv. Fulvio Pedone, della persona offesa, Daniela De Rubertis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della impug nazione; -fetta la memoria di replica trasmessa, a mezzo p.e.c. in data 24 aprile 2024, dal difensore del ricorrente, avv. Carmen Lucia Porta, che, preso atto delle conclusioni del P.g. e del procuratore speciale della persona offesa, ha insistito per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, rigettata la richiesta di archiviazione formulata, ricorrendo ipotesi di particolare lievità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) nei confronti di Francesco Lorusso, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., come aggravato dal rapporto di prestazione d'opera, qualificato il fatto contestato come estorsione tentata aggravata, ha ordinato al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409 comma 5 cod. proc. pen., di formulare l'imputazione nei confronti dello stesso indagato per il più grave reato ritenuto (art. 56-628, 61, comma primo, n. 11, cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza ricorre, a ministero del difensore di fiducia, il soggetto sottoposto ad indagini preliminari in ordine al reato di truffa, deducendo: 2.1. l'abnormità del provvedimento di imputazione coatta poiché, sostanzialmente, ha ad oggetto un reato diverso (art. 56, 629, 61, comma primo, n. 11, cod. pen.) da quello per il quale il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (art. 640 cod. pen.), reato "nuovo" per il quale il ricorrente neppure era stato iscritto nel registro degli indagati (art. 335 cod. proc. pen.); 2.2. difetta inoltre la notifica della richiesta di archiviazione al soggetto sottoposto ad indagini preliminari; 2.3. difetta altresì la notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale in cui si è trattata l'opposizione alla richiesta di archiviazione; 2.4. eccepisce inoltre l'indagato la incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, in quanto l'atto idoneo, diretto in modo univoco a raggirare l'offeso si sarebbe formato in Bari e non nel circondario di Lecce; 2.5. il reato di truffa sarebbe inoltre improcedibile per difetto di formale querela, non avendo l'offeso chiesto la punizione del colpevole a norma di legge; 2.6. eccepisce anche la nullità del verbale dell'udienza del 10 novembre 2023 che dà atto della presenza delle parti, mentre era presente per l'indagato il solo sostituto del difensore di fiducia, che insisteva nella richiesta di differimento dell'udienza essendo il difensore fiduciario impegnato presso altra giurisdizione; 2.7. deduceva infine l'omessa notifica all'indagato dell'ordinanza con cui il GIP ha ordinato al Pubblico ministero di formulare l'imputazione per il reato di i estorsione tentata aggravata dalla relazione di servizio.

3. All'udienza camerale non partecipata del 30 aprile 2024, 3.1. lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, che ravvisata abnormità dell'atto del G.i.p., ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'ordine rivolto al P.m. di formulare l'imputazione, j(± per il delitto di cui all'art. 56, 629, 61 comma primo n. 11, cod pen., nei confronti di soggetto non iscritto per tale reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.; 3.2. lette le conclusioni rassegnate dal procuratore speciale della persona offesa, che ha argomentato la richiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso; 3.3. letta altresì la argomentata memoria di replica alle conclusioni del P.g. e del rappresentante della persona offesa; 3.4. la Corte ha riservato la decisione in camera di consiglio, all'esito della quale, sciogliendo la riserva, ha depositato il dispositivo di inammissibilità del ricorso, fondato sugli argomenti in diritto in appresso trascritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dagli atti risulta che Francesco Lorusso è stato iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per fatti qualificati dal Pubblico ministero come truffa aggravata da rapporto di prestazione d'opera. Il Pubblico ministero ha ritenuto, all'esito delle indagini svolte, che gli elementi raccolti non fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio, giacché questi avrebbe agito nella convinzione di esercitare un preteso diritto e non sono ben delineati gli estremi fattuali dell'artifizio usato per raggirare la persona offesa; comunque ricorrerebbe ipotesi della particolare tenuità del fatto, che esclude la punibilità della condotta ai sensi di quanto dispone l'art. 131 bis cod. pen.. 1.2.

Il GIP, esclusa la particolare tenuità dei fatti, ha invece ritenuto che gli stessi dovessero diversamente essere qualificati in termini di estorsione tentata, aggravata dalla prestazione d'opera, reato per il quale il titolare dell'azione penale non aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati, né pertanto poteva aver formulato richiesta di archiviazione. 1.3. Orbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione, anche dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/1/2014, p.m. in proc. L., Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217, del 10/10/2018, Rv. 274907; Sez. 5, n. 2020, del 11/12/2020, dep. 2021; Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 2021). 1.4. Nondimeno, deve rilevarsi che ben diversa da quella oggetto dell'orientamento richiamato è la situazione caratterizzata non dall'individuazione di un diverso reato, ma dalla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, nella sua dimensione storica, mediata dalla valorizzazione di elementi narrativi e documentali comuni.

In tal senso si è, del reg-o, specificamente pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, che ha espressamente riconosciuto la legittimità della diversa qualificazione del fatto (sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, cit.: nello stesso senso, Sez. 6, n. 30572 del 30/5/2023, n.m.; Sez. 2, n. 49690 del 2/12/2022, n.nn.; Sez. 2, n. 44193 del 9/11/2022, n.m.; Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Rv. 281441; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Rv. 264509, secondo cui «non è abnorme, nè in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero»). 1.5.

Si è già detto che, nella concreta fattispecie, è stata operata dal G.i.p. una riqualificazione del fatto, essendo stata ordinata l'imputazione per il reato di cui agli artt. 56, 628, 61, comma primo, n. 11, cod. pen., dopo che la richiesta di archiviazione era stata formulata per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato dal rapporto di prestazione d'opera. Il G.i.p., rilevato che la minaccia di adire le vie legali può ben integrare elemento costitutivo del delitto di estorsione, laddove sia formulata con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati locupletativi non conformi a giustizia, ha inteso escludere l'artifizio che avrebbe consentito di ricondurre il fatto all'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen., ma non anche l'ulteriore elemento che, secondo il giudice, connotava il fatto, così da consentirne la sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., in forma tentata.

Si tratta dunque di operazione rientrante tra le facoltà attribuite al giudice per le indagini preliminari, risultando per contro radicalmente infondata, in quanto contrastante con principi consolidati, la doglianza posta alla base del ricorso.

2. Gli ulteriori sei motivi di ricorso non sono deducibili con il ricorso per cassazione, trattandosi all'evidenza di vizi procedurali (motivi n. 2, 3, 6 e 7) che la legge processuale, art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen. (introdotto con I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), affida alla facoltà di reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica e di doglianze sulla competenza e sulla procedibilità (motivi n. 4 e 5) che non rendono l'atto abnorme e non sono pertanto affidate al ricorso per Cassazione. z...cot si) 3. All'inammissibilità egue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle