Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate settlement sentence due to waived grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which governs settlements reached at the appellate level. The appellant argued for a violation of law regarding his liability, but the court noted that the appeal must be treated de plano under Article 610, paragraph 5-bis, as it targets a specific procedural form. Consequently, the court ruled that grievances regarding waived reasons or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, grievances regarding waived reasons or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MUNI ERIK SALVATORE nato a Catania il 3/7/2001 avverso la sentenza resa il 9 novembre 2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania 1'8/6/2023, confermando la responsabilità di Muni Erik Salvatore in ordine ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona contestati ai capi 1 e 2 della rubrica, responsabilità che non era più oggetto di impugnazione stante la rinunzia ai motivi formulata dall'interessato, e rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 aprile 20213i Il Consigliere estensore Maria D .ela Borsellino DEPOSITATO VI CANCELLARIA SECONDA SEZI