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Sentenza — n. 20789/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for applying recidivism increase and fails to reduce penalty for summary trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed sentence regarding the sentencing portion without remanding the case. Anna Luongo argued that the appellate court illegally applied a recidivism increase for the first time and failed to reduce the penalty by one-third due to the summary trial. The court agreed, noting the first-instance judge did not address recidivism and the prosecutor did not contest it, violating the prohibition of worsening the defendant's situation.

Regesto Legislator

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Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 620 lett. L cod. pen.: The prohibition of reformatio in pejus requires that if the first-instance judge did not consider an aggravating circumstance like recidivism and the prosecutor did not challenge it, the appellate court cannot apply it in a retrial, and the penalty must be recalculated without such increase and with the statutory reduction for summary trial.

Parole chiave

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prohibition of reformatio in pejus recidivism aggravating circumstance summary trial penalty reduction appellate court sentencing error Cassation annulment without remand adeguamento della pena recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
E' evidente che l'applicazione dell'aumento sanzionatorio per la recidiva per la prima volta nel giudizio di rinvio, in mancanza di originaria impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, viola il divieto di reformatio in pejus ric:avabile dall'art. 597 comma tre cod.proc.pen.
Art. 620 lett. L cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
articoli 99 comma 4 cod.pen
2.Avverso detta sentenza propone ricorso Anna Luongo, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 99 comma 4 cod.pen., 597 comma 3 e 442 comma 2 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LUONGO ANNA nata A Benevento il 20 gennaio 1975 avverso la sentenza resa il 31 ottobre 2023 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo su rinvio di questa Corte di Cassazione, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Benevento il 20 luglio 2021, ha riqualificato la condotta ascritta all'imputata ai sensi dell'articolo 73 quinto comma DPR 309/90 e ha applicato all'imputata la pena ritenuta di giustizia. Si addebita all'imputata di avere ceduto 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di avere illecitamente detenuto oltre 40 grammi di hashish. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso Anna Luongo, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 99 comma 4 cod.pen., 597 comma 3 e 442 comma 2 cod.proc.pen. poiché la pena determinata dalla Corte di appello è illegale e va annullata in quanto ha applicato per la prima volta l'aumento per l'aggravante della recidiva che pur essendo stata contestata non era stata applic:ata né dal Tribunale di Benevento, né dalla Corte di appello con la prima sentenza poi annullata.

E' evidente che l'applicazione dell'aumento sanzionatorio per la recidiva per la prima volta nel giudizio di rinvio, in mancanza di originaria impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, viola il divieto di reformatio in pejus ric:avabile dall'art. 597 comma tre cod.proc.pen. . La pena inoltre è illegale anche per la mancata applicazione della riduzione di un terzo derivante dalla scelta del rito abbreviato, in quanto il collegio con la sentenza del 31 ottobre 2023 all'esito del giudizio di rinvio non ha operato la dovuta riduzione . 3.11 ricorso è fondato in quanto la pena è stata determinata in violazione di legge.

Deve convenirsi con il ricorrente che con la sentenza di primo grado nessun riferimento veniva operato all'aggravante della recidiva che pertanto deve ritenersi essere stata disapplicata dal primo giudice. In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero tale aggravante non può essere riconosciuta in sede di appello, né tantonneno in sede di giudizio di rinvio, sicchè il relativo aumento sanzionatorio deve essere eliminato. Deve rilevarsi inoltre che la Corte non ha applicato la dovuta riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. botendo operare la determinazione della pena secondo i corretti parametri senza formulare valutazioni di merito, con mero calcolo aritmetico, si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione ai sensi dell'art.620 lett. L , della pena applicata che, previa esclusione dell'aumento disposto per la recidiva e calcolata la riduzione per la scelta del rito, va stabilito in mesi sei di reclusione ed euro 1333 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione e 1333 euro di multa. Co