Italian Court of Cassation annuls first-instance judgment due to missing judge signature and lack of finality for witnesses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance judgment without remittal, declaring the document non-existent due to the absence of the judge's signature. The defendants argued that the lack of a final judgment prevented certain individuals from being validly summoned as witnesses under Article 371 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the missing signature constitutes a nullity under Article 546 of the Code of Criminal Procedure, which cannot be cured by a reading in court, necessitating the annulment of the flawed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: The absence of the judge's signature on a criminal judgment renders it null and void, as it prevents attribution of the decision to the specific judge, and such nullity cannot be cured by a reading in court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. Bristott Annunziata, nata a Santa Maria Capua Vetere il 01/05/1967 2. Montesano Giuseppe, nato a Maddaloni il 23/10/1991 3. Montesano Michele Antonio, nato a San Tammaro il 29/05/1966 tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Alberto Mattucci, di fiducia avverso la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; ,.i lette le conclusioni delle parti civili che hanno chiesto di dichiararsi l'inammissibilità ovvero di rigettarsi i ricorsi avversari con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado da liquidarsi in euro 6.030 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario. letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni delle parti civili, Iodice Iolanda e Montesano Francesco, che hanno chiesto di dichiararsi l'inammissibilità ovvero di rigettarsi i ricorsi avversari con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado da liquidarsi in euro 6.030 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18/09/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica che, in data 10/10/2018, aveva condannato Annunziata Bristott, Giuseppe Montesano e Michele Antonio Montesano alle seguenti pene: -mesi cinque di reclusione oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile Iolanda Iodice, la prima (in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 612, secondo comma e 582 cod. pen.); -mesi otto di reclusione, il secondo ed il terzo (in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 612, secondo comma e 110, 635 cpv., n. 2 e 3, cod. pen.).
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Annunziata Bristott, Giuseppe Montesano e Michele Antonio Montesano, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 3 e 604, comma 5, cod. proc. pen., per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3 e 197 lett.
b) cod. proc. pen. In presenza di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e, dunque, ai sensi dell'art. 197, lett. b), cod. proc. pen., Francesco Montesano e Iolanda Iodice non potevano essere assunti come semplici testimoni in quanto al momento della deposizione non era stata pronunciata nei loro confronti sentenza irrevocabile. Terzo motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di inattendibilità o irrilevanza dei testi Antonio Petrullo e Maria Grazia Montesano escussi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono accoglibili perché fondati in relazione al primo assorbente motivo.
2. Si è in presenza di sentenza emessa in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica pronunciata in data 10/10/2018 e depositata in cancelleria in data 08/01/2019, priva della sottoscrizione da parte del giudice, preceduta da dispositivo letto in udienza regolarmente sottoscritto dal giudice. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in aderenza al dato letterale dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., allorquando la sentenza sia mancante della sottoscrizione finale del giudice, la nullità prevista per tale ipotesi dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è esclusa dall'esistenza del dispositivo letto in udienza, in quanto, l'assenza della firma in calce alla sentenza, impedisce di ritenere la provenienza della decisione dal giudice che lo ha compiuto (cfr., Sez. 1, n. 12754 del 27/09/1999, Federici, Rv. 214394-01;
Sez. 6, n. 23738 del 19/03/2010, Cascino, Rv. 247298-01). E, dette conclusioni, sono tanto più avvalorate allorquando - come nella fattispecie - pur in presenza dell'indicazione del nominativo dattiloscritto del giudice che l'ha pronunciata, si sia omesso di siglare a margine tutti i fogli costituenti il documento. Peraltro, la nullità della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo gli atti precedenti e segnatamente il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo (cfr., Sez. 1, n. 12754/1999, cit., Rv. 214395-01;
Sez. 5, n. 1171 del 11/03/1999, Vivallos Cruces, Rv. 212935-01; Sez. 4, n. 34293 del 13/07/2007, Mancino, Rv. 237243-01; Sez. 5, n. 28650 del 14/04/2016, De Stefano, Rv. 267375-01; Sez. 1, n. 49596 del 20/10/2022, Cimbalà, Rv. 284347-01, con riferimento, quest'ultima, a provvedimento del magistrato di sorveglianza).3. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inesistenza della sentenza/documento di primo grado. Alla pronuncia consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso, riservando al definitivo la pronuncia in ordine alle spese di parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inesistente la sentenza/documento di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso