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Ordinanza — n. 20514/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusive effect of partial waiver of appeal grounds in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived specific appeal grounds in a settlement agreement. The defense argued that the trial court erred by rejecting a request for a suspended sentence, which the defendant had implicitly conditioned on their consent to the settlement. The court ruled that such waivers create a preclusive bar preventing the examination of waived issues in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The waiver of appeal grounds in a settlement agreement creates a preclusive effect that bars the examination of those specific issues in the cassation proceeding.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal preclusive effect cassation inadmissibility partial waiver suspended sentence procedural preclusion esistenza e validità sostanziale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 599 bis cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZAZZE Mohanned, nato in Marocco il 18/02/2004, avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Milano, emessa a seguito del concordato delle parti in grado di appello ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599 cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZAZZE Mohanned, nato in Marocco il 18/02/2004, avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Milano, emessa a seguito del concordato delle parti in grado di appello ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. U, n. 6128 del 06/12/1985
Sez. 5, ord. n. 29243 del 4/6/2018
Sez. 5, sent. n. 15505 del 19/3/2018
Sez. 3, ord. n. 30190 del 8/3/2018
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017
273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZAZZE Mohanned, nato in Marocco il 18/02/2004, avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Milano, emessa a seguito del concordato delle parti in grado di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; ricorso deciso de plano. 22-10815/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1.

Con i motivi di ricorso la difesa lamenta vizio determinante nella manifestazione del consenso alla rinunzia parziale ai motivi di gravame, ad eccezione del trattamento sanzionatorio (misura dell'aumento per continuazione), che ha determinato l'applicazione della pena nella misura concordata tra le parti. In particolare, il difensore evidenzia che, in occasione della udienza di appello nella quale si definiva il processo con il concordato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'imputato aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare in corso (detenzione in carcere) con quella degli arresti donniciliari e confidava, anche in ragione del consenso prestato al concordato, nell'accoglimento dell'istanza.

La Corte, tuttavia, non accoglieva la richiesta di gradazione della misura, cui l'imputato aveva (intimamente) condizionato il consenso prestato, in maniera che la difesa ritiene viziata.

2. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 2.1.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità), fatta eccezione per il decorso del termine di prescrizione in data precedente alla decisione concordataria (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene 22-10815/2024 nella rinuncia all'impugnazione (Sez.

U. cit., Sez.. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194- 01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale, il riconoscimento delle circostanze ed il quantum della sanzione "proposta" ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto i relativi punti. 2.2. Quanto a denunciato vizio del consenso (prestato personalmente dall'imputato presente in udienza), per l'erroneo intimo convincimento "riserva mentale in mente retenta" che la richiesta di pena concordata, previa rinunzia parziale ai motivi di gravame, fosse subordinata all'accoglimento della istanza de líbertate, il motivo è manifestamente infondato e, come tale, parimenti inammissibile, giacché emerge dalla lettura del verbale di udienza e dal testo della sentenza impugnata che il negozio processuale concluso non fosse subordinato ad alcuna condizione, né per vero potrebbe esserlo; del resto, è principio fondamentale del nostro ordinamento che la riserva mentale, non comunicata, non determina vizio del consenso esplicitamente manifestato (Cass. civ., Sez.

U, n. 6128 del 06/12/1985, Rv. 443268 - 01). La censura appare pertanto non rispondente nei presupposti fattuali ai fatti processuali verbalizzati, del tutto aspecifica e, comunque, manifestamente infondata in diritto.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio