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Ordinanza — n. 20513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; company failed to file within ten days required by preventive measures law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline. The appellant, Edil Gualtieri S.R.L., sought admission to judicial control following a rejection by the Court of Appeal, but submitted the petition on March 4, 2024, well beyond the limit. The court ruled that the general provision governing preventive measures appeals strictly applies, resulting in the dismissal and an order to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 3, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159; Appeals against preventive measures decisions must be lodged within ten days of notification, and failure to comply renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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preventive measures appeal statutory time limit inadmissible petition judicial control admission court costs and fines notificazione tardiva termine di controllo ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 comma 3, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159
Il ricorso è da ritenersi tardivo, in quanto depositato oltre il termine di dieci giorni previsto in materia di impugnazioni nell'ambito delle misure di prevenzione, dall'art. 10 comma 3, d.l.vo 6 settembre 2011 n.
Art. 34-bis, comma 6, d.l.vo n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto
159, applicabile anche al caso in esame in quanto norma di carattere generale nella materia in oggetto (argomenta da Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, fg.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Edil Gualtieri S.R.L., avverso il decreto del 01/12/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, depositato in data 20 luglio 2023, con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione della società ricorrente al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.l.vo n. 159 del 2011.

2. Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione la Edil Gualtieri s.r.I., a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, con atto depositato il 4 marzo 2024. Il ricorso è da ritenersi tardivo, in quanto depositato oltre il termine di dieci giorni previsto in materia di impugnazioni nell'ambito delle misure di prevenzione, dall'art. 10 comma 3, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159, applicabile anche al caso in esame in quanto norma di carattere generale nella materia in oggetto (argomenta da Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, fg. 10 e paragrafi 4 e 5 della motivazione).

In particolare, a fronte della notifica regolare del provvedimento impugnato in data 14 febbraio 2024 (al difensore di fiducia della ricorrente ed al suo rappresentante legale), il ricorso è stato depositato il 4 marzo 2024. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Rago Y•411. DEPOSITATO W CANCELLARIA SECONDA SEDONE PENALE 23 MA6, 2» I