Ordinanza — n. 20512/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Diop Pape Mamadou, nato in Senegal il 06/09/2004, avverso la sentenza del 28/02/2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 545-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20512/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 14388 del 2024 n.m.; Ord. N. 13282 del 2024 n.m.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Diop Pape Mamadou, nato in Senegal il 06/09/2004, avverso la sentenza del 28/02/2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Modena, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi del fatto che il Giudice non aveva avvisato il ricorrente della possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., una pena sostitutiva di quella detentiva, richiesta non contemplata nell'originario accordo. Il ricorso è inammissibile, dovendosi dare continuità al principio secondo il quale, il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, Sentenza n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690;
Sez. 5, n. 14388 del 2024 n.m.; Ord. N. 13282 del 2024 n.m.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino R .1144.14' DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECON'DA stEzeowe PENALE 23 N48, 2024 IL FUNZ