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Sentenza — n. 20509/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bail suspension due to lack of concrete case complexity arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal correctly assessed the concrete complexity of the trial rather than acting abstractly. The appellant argued that the suspension of detention terms violated procedural norms because the court failed to evaluate specific case elements, while the prosecution noted the case involved 56 defendants and 33 charges. The court rejected these claims, emphasizing that the appeal lacked a direct correlation with the grounds of the contested decision and that the appellant ignored the detailed reasoning provided by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not correlate with the reasons given in the contested decision, and if the lower court's assessment of case complexity is based on concrete facts rather than abstract generalizations.

Parole chiave

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suspension of detention terms complexity of trial assessment inadmissibility of appeal correlation of grounds procedural violation claim proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen..
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
(Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIORGIO nato il 08/03/1981 a MILANO avverso l'ordinanza in data 22/12/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALA- BRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

De Stefano Giorgio, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 22/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza in data 24/11/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva sospeso i termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. Deduce:

1. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che i requisiti della sospensione dei termini di durata della misura cautelare deve essere valutata sulla base di elementi concreti, mentre il tribunale li ha valutati in astratto, limitandosi a ribadire quanto espresso dalla Corte di appello.Secondo il ricorrente la Corte di appello aveva già valutato le questioni sottese alle impugnazione, per come dimostrato dalla puntuale relazione svolta dal giudice relatore, così che restava soltanto da celebrare soltanto la fase conclusiva del processo, per la quale si era dichiarato disponibile alla fissazione di udienze anche nei giorni di sabato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale non ha effettuato una valutazione astratta, ma ha indicato le caratteristiche concrete del processo, tali da far emergere la complessità del dibattimento. In tal senso, infatti, ha evidenziato che il processo si celebrava a carico di 56 imputati (di cui 30 detenuti in carcere o agli arresti domiciliari), la maggior parte dei quali assistiti da due difensori. Ha aggiunto che gli imputati erabo chiamati a rispondere di 33 imputazioni, tra le quali associazione mafiosa, varie estorsioni oltre che reati in materia di armi e trasferimenti fraudolenti.

A parte la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui il tribunale avrebbe fatto una valutazione astratta, va altresì rimarcato come il ricorrente non faccia alcun cenno alla motivazione del provvedimento impugnato, trascurando quanto dianzi richiamato. Va altresì aggiunta, dunque, un'ulteriore causa d'inammissibilità, dovendosi ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione quando non vi sia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; in tal senso, cfr.:

Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

2. L'osservazione secondo cui la puntualità della relazione del giudice relatore sarebbe significativa dello studio effettuato sul processo si risolve in una mera congettura difensiva che, peraltro, non tiene conto che "la fase conclusiva" si sostanzia nella requisitoria del pubblico ministero per tutti tali imputati e per tante e diversificate imputazioni oltre che per l'audizione di circa cento avvocati. Tanto che lo stesso difensore ha dichiarato di essersi reso disponibile a partecipare a udienze fissate anche di sabato, così attestando le complessità del dibattimento, tale da necessità di plurime udienze per il suo svolgimento.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente 2 A 0J\N- fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- t