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Sentenza — n. 20504/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20504/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza ratione loci in relazione ai reati in imputazione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ragusa. La decisione è impugnata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania che lamenta l'abnormità della sentenza che dopo aver correttamente risolto la questione di competenza a favore di Ragusa, ha rinviato al p.m. piuttosto che al giudice, provocando l'abnorme regressione del procedimento alla fase delle indagini piuttosto che a quella del giudizio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il denunciato vizio di abnormità è sicuramente esistente, come recentemente affermato da questa Corte in caso simile allorché è stato osservato che "è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3- quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso. (Sez. 5, Sentenza n. 36023 del 15/07/2022 Cellamaro Rv. 283596).

Parole chiave

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trasmissione delle prove ritardo del ministero pubblico questioni processuali trasmissione per incompetenza sospensione dell'istruzione rinvio del dibattimento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIAavverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di CATANIAnel procedimento nei confronti di PUCCIO LUIGI nato a VITTORIA il 17/05/1988 PUCCIO CHRISTIAN nato a VITTORIA il 07/03/1996 BUSCEMA GIUSEPPE nato a RAGUSA il 19/06/1978 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni dell'AVV. GENERALE PIETRO GAETA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza ratione loci in relazione ai reati in imputazione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ragusa.

2. La decisione è impugnata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania che lamenta l'abnormità della sentenza che dopo aver correttamente risolto la questione di competenza a favore di Ragusa, ha rinviato al p.m. piuttosto che al giudice, provocando l'abnorme regressione del procedimento alla fase delle indagini piuttosto che a quella del giudizio.

3. L'Avvocato Generale, con memoria inviata per PEC ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nulla quaestio sulla correttezza dell'individuazione della competenza ratione loci, viene nel ricorso lamentata la regressione processuale verificatasi a seguito della pronuncia ancillare e conseguenziale all'accertamento della competenza, con cui si è disposta la trasmissione del procedimento non all'autorità giudiziaria ma a quella inquirente del luogo individuato.

2. Il denunciato vizio di abnormità è sicuramente esistente, come recentemente affermato da questa Corte in caso simile allorché è stato osservato che "è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3- quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso. (Sez. 5, Sentenza n. 36023 del 15/07/2022 Cellamaro Rv. 283596).

Nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., 'appartenenti' alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento. Il Pubblico Ministero erroneamente investito (il p.m. presso il Tribunale di Ragusa), privo della competenza distrettuale ex ari. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., si trova nella pratica impossibilità di compiere un atto risolutivo della situazione processuale creatasi, non potendosi rivolgere né al 'proprio g.i.p. naturale' (privo di poteri in materia) e né a quello distrettuale (con cui non interloquisce), con la conseguenza che, oltre alla indebita regressione, si verifica anche una indebita stasi procedimentale.

Tale situazione si risolve pertanto in una ipotesi di abnormità c.d. funzionale, oramai identificata tradizionalmente dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, se non attraverso un intervento rimediale del giudice di legittimità (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 - 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv.2:17244-01). La sentenza va pertanto annullata con trasmissione degli atti al Tribunale indicato come competente per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso. Così deci o in Roma, 5 aprile 2024 Il Consigliere r latore Il Presid Fran esco F orit Geppi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEiL