Italian Court corrects a criminal judgment to order fines paid to the State for a client eligible for state-funded legal aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a prior judgment that incorrectly mandated the defendant pay civil litigation costs to a private party. The material fact was that the civil party had been admitted to state-funded legal aid but the original ruling failed to reflect this status in the cost allocation. The court decided to amend the text to ensure the defendant's obligation is to pay the State rather than the private litigant, as this is a mandatory accessory consequence of the admission to state aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 110/3 DPR 115/2002: When a civil party is admitted to state-funded legal aid, any judgment ordering the defendant to pay their litigation costs must be corrected to direct payment to the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ROSARIO PUGLIA nato a CATANIA il 28/09/1947 - parte civile - per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 4362/2024 pronunciata all'esito dell'udienza 27 ottobre 2023 nel procedimento a carico di D'URSO GIOVANNI, nato a Catania il 2 dicembre 1955 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; procedimento trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa all'udienza del 27/10/2023, la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato Giovanni D'Urso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condannava, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile Puglia Rosario, odierno ricorrente, liquidandole in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.
2. Con il ricorso si evidenzia che la parte civile nel corso dell'udienza aveva depositato memoria conclusionale e nota spese evidenziando (circostanza documentata) di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si chiede pertanto la correzione della sentenza con l'ordine di pagamento a favore dello Stato delle somme ingiunte.
3. La Corte non può che prendere atto di un tanto e, verificatane la correttezza per mezzo dell'esame degli atti, disporre la correzione nei termini indicati nel dispositivo, con conseguente annotazione del provvedimento in calce all'originale. Infatti, l'omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei termini richiesti costituisce un'obbligatoria conseguenza di carattere accessorio della sentenza, e che la correzione è necessitata «in quanto ai fini dell'integrazione è necessaria un'operazione meramente tecnico esecutiva» (Sez. 5, n. 14896 del 2010, Ottaviani, mm.; cfr., anche, Sez. U, n. 7945 del 31 gennaio 2008, Boccia, Rv. 238426).
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n.4362 pronunciata da questa Corte in data 27/10/ 2023 nel senso che laddove è scritto nel dispositivo "condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Puglia Rosario che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge" deve invece leggersi, in sostituzione, "condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio della parte civile Puglia Rosario, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 110/3 medesimo decreto". Manda la cancelleria per le annotazioni. Così deciso, in Roma il 4 Aprile 2024 Il Con gliere rela