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Ordinanza — n. 20494/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of non-punishment grounds via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a €3,000 fine. The appellant argued for cassation based on the existence of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, excessive sentencing, and legal mischaracterization. The court ruled that the appellant waived these issues by accepting the plea agreement in the second instance, rendering any subsequent challenge on these grounds procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The waiver of non-punishment grounds via a plea agreement in the second instance creates a preclusive effect on the entire proceedings, including the cassation appeal, barring the party from raising such issues later.

Parole chiave

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waiver of non-punishment grounds plea agreement preclusive effect inadmissible cassation appeal procedural bar on waiver court costs and fine commisurazione della pena per rapina reato di coazione tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 21/9/2023, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 29/3/2023 nei confronti di Lemma Nizar, rideterminando ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 21/9/2023, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 29/3/2023 nei confronti di Lemma Nizar, rideterminando ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMMA NIZAR nato a THIENE il 02/03/2002 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 21/9/2023, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 29/3/2023 nei confronti di Lemma Nizar, rideterminando ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena inflittagli per i reati di tentativo di rapina aggravata, tentativo di lesioni personali ed evasione, in conformità alla richiesta di concordato. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena inflitta e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione;

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 febbraio 2