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Ordinanza — n. 20493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific legal qualification arguments under Article 448.2-bis. The court rejects vague claims regarding legal characterization and procedural violations without concrete details. Appeals are inadmissible and incur fines for the appellants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeals filed by Fathi Said and Hammous Ryan inadmissible without formalities. The appellants argued for a violation of law, procedural defects regarding non-punishability, excessive sentencing, and erroneous legal qualification of the facts. The court rejected these claims because the alleged error in legal qualification lacked any specific identification of the mischaracterized charge or the proposed correct characterization, rendering the arguments insufficient under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals alleging erroneous legal qualification are inadmissible if they fail to specify the mischaracterized charge and the correct legal characterization.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification error Article 448 procedural law specific argument requirement Cassation Court Italy aggravamento della pena motivi di cassazione infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen., atteso che anche la dedotta qualificazione giuridica del fatto non è accompagnata da alcuna specificazione né del capo di imputazione erroneamente qualificato , né della qualificazione giuridica che si ipotizza corretta, sicché, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FATHI SAID CUI 04C0H8X nato il 17/08/1987 HAMMOUD RYAN CUI 06ORCFF nato il 26/12/2000 avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con distinti ricorsi proposti a mezzo del comune difensore, avv. Simone G. Bergamini, Fathi Said ed Hammous Ryan hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti. A sostegno del ricorso hanno dedotto: una non meglio precisata "violazione di legge", il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena inflitta e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, anche questa non meglio specificata.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., atteso che anche la dedotta qualificazione giuridica del fatto non è accompagnata da alcuna specificazione né del capo di imputazione erroneamente qualificato , né della qualificazione giuridica che si ipotizza corretta, sicché, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2024 L'es