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Sentenza — n. 20484/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud conviction due to extinction of crime by withdrawal of private prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for aggravated fraud without remanding the case. Although the appellant argued procedural nullities regarding his absence from hearings and lack of notification, the Public Prosecutor successfully demonstrated that the crimes had been extinguished by the withdrawal of private prosecution. Consequently, the court ruled that the conviction was legally impossible to sustain as the underlying offenses no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: When crimes are extinguished by withdrawal of private prosecution, any pending judgment convicting the accused must be annulled without remand, and the accused bears the procedural costs.

Parole chiave

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extinction of crime withdrawal of private prosecution annulment without remand procedural costs aggravated fraud private prosecution statutory extinction abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio perché i reati si sono estinti per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen..
Art. 340 cod. proc. pen.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 601, comma 5, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAGHET DARIO nato il 08/08/1971 a PORDENONE avverso la sentenza in data 18/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIE- STE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Zaghet Dario, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 14/09/2020 del Tribunale di Pordenone, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata. Deduce:

1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. e 420-ter cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perché pronunciata nell'assenza dell'imputato, senza che ne venisse rilevato il legittimo impedimento, in quanto sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di dimora nel Comune di Pordenone, cioè diverso da quello dell'organo giudicante e non autorizzato a recarsi in udienza. Da ciò si fa discendere la nullità assoluta della sentenza, in quanto l'imputato era impossibilitato a recarsi in udienza.

2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2020, senza che all'imputato fosse stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza. In questo caso si evidenzia che la difesa, una volta ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, presentava richiesta per la discussione orale, cui non è seguito alcun provvedimento del Presidente della Corte di appello. Deduce, quindi, la nullità per l'assenza di comunicazione all'imputato e al difensore in relazione alla trattazione del processo in presenza.

3. Violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. in quanto il processo veniva celebrato senza la comunicazione all'imputato del verbale di udienza del 7/11/2022. In questo caso la difesa fa presente che all'udienza del 7/11/2022 chiedeva il rinvio dell'udienza in ragione del legittimo impedimento dell'imputato. Rinvio effettivamente disposto della Corte di appello, senza che all'imputato venisse notificato il verbale di udienza contenente il rinvio. Da qui la denuncia di nullità in esame.

4. Erronea motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito si sostiene che i giudici non hanno valutato tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il due aprile 2024 sono pervenute due remissioni di querela rilasciate da Pusiol Fabio e da Dal Mas Ilario per il tramite dei rispettivi procuratori speciali; sono contestualmente pervenute anche le accettazioni di Zaghet Dario in relazione a entrambe le remissioni, anch'esse rese per il tramite di procuratore speciale.

6. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio perché i reati si sono estinti per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen..

7. A tale riguardo, in via preliminare, va rilevato che il giudice di primo grado, nel corpo della motivazione, alla pagina 3, precisava che non si poteva ritenere configurata l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., visto che le contrattazioni intercorse tra Zaghet con Pusiol e con Dal Mas si svolgevano di persona e in presenza, così non ricorrendo i presupposti della minorata difesa. L'esclusione di tale aggravante rende procedibili a querela le truffe perpetrate in danno di Pusiol e De Mas.

8. Va, dunque, rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa da entrambi i querelanti (Pusiol e Dal Mas); che entrambe le remissioni sono state - altrettanto ritualmente- accettate dall'imputato. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati si sono estinti per remissione della querela.

9. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 aprile