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Sentenza — n. 20177/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20177/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MATTUCCI MARIO n. a Padova il 23/1/1968 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 27/12/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Andrea Faraon; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Sentenza — n. 20177/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Andrea Faraon, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 591 e 581 cod.proc.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità in assenza dei relativi presupposti in quanto il gravame difensivo rispondeva ai requisiti previsti dall'art. 581 cod.proc.pen., risultando in particolare specificato che si muoveva censura all'idoneità delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità sulla base di una motivazione contraddittoria.

Parole chiave

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spese del veicolo a motore incidente motociclistico uso di veicolo a motore guida nonostante revoca della patente motivi di cassazione contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
3.1 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MATTUCCI MARIO n. a Padova il 23/1/1968 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 27/12/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Andrea Faraon; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse di Mattucci Mario avverso la sentenza resa dai Tribunale di Forlì in data 28/3/2022, che l'aveva dichiarato colpevole del delitto di truffa continuata ai danni della società Autostrade per l'Italia, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Andrea Faraon, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 591 e 581 cod.proc.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità in assenza dei relativi presupposti in quanto il gravame difensivo rispondeva ai requisiti previsti dall'art. 581 cod.proc.pen., risultando in particolare specificato che si muoveva censura all'idoneità delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità sulla base di una motivazione contraddittoria.

In dettaglio, con il primo motivo si lamentava il carattere presuntivo degli elementi valorizzati a carico dell'imputato mentre con il secondo si deduceva la illogicità della motivazione laddove l'ordinanza impugnata ha tratto la prova del reato dal lecito uso del veicolo da parte del prevenuto; 2.2 la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte d'appello fondato il proprio convincimento su una considerazione parziale dell'atto devolutivo, non avendo colto la ragione principale del gravame consistente nella denunzia relativa al difetto di prova idonea del fatto contestato. 3.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte territoriale è pervenuta alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello sull'assunto che il gravame difettasse di specificità estrinseca per non avere l'impugnante puntualmente contrastato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. Detta valutazione non pare condivisibile alla luce dei contenuti dell'atto d'appello (depositato in data 3/8/2022) con il quale il difensore ha censurato con ampio sviluppo argomentativo i criteri di valutazione della prova adottati dal primo giudice e la congruenza della motivazione resa al riguardo. 3.1 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978- 01;Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Rv. 278859-01).

Si è, inoltre, rimarcato che il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778 - 01), condizioni nella specie adempiute alla luce delle argomentazioni esposte in particolare nel corpo del primo motivo d'appello, che contesta il giudizio di responsabilità analizzando le emergenze scrutinate e operandone una precisa confutazione. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024 Sen