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Sentenza — n. 20173/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20173/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURAC ILEANA ISAURA (CUI 05Y565X) nato il 21/01/2002 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avv. Roberto Nocent, che insisteva con conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20173/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. A ciò si aggiunge che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 dei 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).1.2.

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi risarcimento alle vittime di reati infrazione privilegiata circostanza attenuante azione civile danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURAC ILEANA ISAURA (CUI 05Y565X) nato il 21/01/2002 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avv. Roberto Nocent, che insisteva con conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze, procedendo con il rito abbreviato e con keid!r dei rito cartolare, confermava la sentenza che aveva condannato Ileana Isaura 1;1' irr per i reati di tentata rapina impropria e di lesioni aggravate.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 comma 1, n.

4) cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si deduceva che la condotta sarebbe di lieve entità in relazione alla consistenza delle offese ai beni tutelati e che sussistevano gli elementi per concedere le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. A ciò si aggiunge che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 dei 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).1.2.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio non si presta ad alcuna censura. Veniva rilevato infatti non poteva essere concessa l'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n.

4) cod. pen., tenuto conto del fatto che il valore complessivo dei beni oggetto dell'azione predatoria non era esiguo. E che, inoltre, doveva essere escluso che le ventitré bottiglie di colluttorio oggetto della sottrazione fossero beni di prima necessità: il che confermava la finalità meramente predatoria della condotta e contribuiva ad escludere la possibilità di concedere l'invocato beneficio. A ciò si aggiungeva, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non erano emerse elementi positivi idonei a consentirne la concessione. La motivazione non si presta, dunque, ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna-ht ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,