Sentenza — n. 20164/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NATALE SOCRATE nato a MESSINA il 23/06/1954 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio,per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità dovuta alla remissione di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Sentenza — n. 20164/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva: violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; il difensore allegava che, nelle more del termine per la presentazione del ricorso, era intervenuta la remissione di querela, che era stata accettata dal ricorrente; si instava, pertanto, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NATALE SOCRATE nato a MESSINA il 23/06/1954 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio,per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità dovuta alla remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMTO 1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna di Socrate De Natale per il reato di truffa, ritenendo anche la sussistenza della recidiva reiterata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva: violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; il difensore allegava che, nelle more del termine per la presentazione del ricorso, era intervenuta la remissione di querela, che era stata accettata dal ricorrente; si instava, pertanto, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. Il collegio, preso atto della sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Visto l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024 L'estensore Il