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Sentenza — n. 20159/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20159/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20159/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda riferirle. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di spiegare che «il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia - come nel caso di specie - puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Così, Sez. 2 - , Sentenza n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01; in senso conforme:

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 524 cod. proc. pen, art. 581 c.p; Sentenza — n. 20159/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sono pervenute memorie nell'interesse di Chiarella, con le quali viene dedotta l'inammissibilità del ricorso in quanto non viene indicato il vizio in cui sarebbe incorso il giudice tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; si aggiunge che -inoltre- sono stati dedotti motivi non consentiti in sede di ricorso immediato per cassazione, così che il ricorso andrebbe convertito in appello. Deduce, comunque, la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese all'impugnazione, non potendosi ravvisare nelle emergenze processuali gli elementi costitutivi della truffa contrattuale, né, tanto meno, quelli dell'aggravante della minorata difesa.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa per mestiere truffa all'assistenza sociale commercio elettronico difesa contro le pratiche commerciali illecite false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 524 cod. proc. pen
Nell'enunciare il principio di diritto ora richiamato, la Corte ha spiegato che «il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen.
art. 581 c.p
Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CA- LABRIA nel procedimento a carico di CHIARELLA PAOLO COSIMO nato il 04/02/1990 ad ACQUAVIVA DELLE FONTI avverso la sentenza in data 21/12/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALA- BRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria; sentito l'Avvocato IVAN LO CASTRO che, nell'interesse di CHIARELLA PAOLO COSIMO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria impugna con ricorso immediato per cassazione la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale in data 21/12/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chiarella Paolo Cosimo per il reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.1. Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente dichiara di non condividere le conclusioni raggiunte dal giudice, atteso che la condotta di chi riceva il prezzo del bene messo in vendita on line senza poi consegnarlo integra gli estremi della truffa.

Aggiunge che l'eventuale indicazione di generalità false costituisce un aggravamento ulteriore della condotta, configurandosi l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen... Da tali premesse fa discendere che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, nel caso in esame non può ricondursi la fattispecie a un mero contenzioso civilistico, avendo riguardo al contegno tenuto da Chiarella, con particolare riferimento alle risposte dilatorie seguite ai solleciti della persona offesa e alla mancata consegna del bene.

Aggiunge che, ove non si ritenesse sussistente la truffa, residuerebbe la possibilità di configurare il delitto di appropriazione indebita dello stesso bene messo in vendita se esistente, ovvero della somma di denaro non restituita.

2. Sono pervenute memorie nell'interesse di Chiarella, con le quali viene dedotta l'inammissibilità del ricorso in quanto non viene indicato il vizio in cui sarebbe incorso il giudice tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; si aggiunge che -inoltre- sono stati dedotti motivi non consentiti in sede di ricorso immediato per cassazione, così che il ricorso andrebbe convertito in appello. Deduce, comunque, la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese all'impugnazione, non potendosi ravvisare nelle emergenze processuali gli elementi costitutivi della truffa contrattuale, né, tanto meno, quelli dell'aggravante della minorata difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda riferirle. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di spiegare che «il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia - come nel caso di specie - puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Così, Sez. 2 - , Sentenza n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01; in senso conforme:

Sez. 3, Sentenza n. 7629 del 07/02/2023. H, Rv. 284152 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Ziliani, Rv. 187010 - 01). 1.2. Nell'enunciare il principio di diritto ora richiamato, la Corte ha spiegato che «il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza».

Da ciò discende che il ricorso in esame è inammissibile, atteso che non reca indicazioni su alcuna delle ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e, al contempo, dalla sua lettura non è dato evincere in maniera chiara e inequivoca a quale di tali ipotesi sia riconducibile, attesa la multiformità delle questioni con esso proposte.

P.Q.M.

Dichiar