Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioner personally signed the petition rather than a qualified lawyer. The defendant argued that the lower court failed to evaluate non-prosecution grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the law changed in 2017, appeals must be signed by a registered defender, making the personal signature a fatal procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 616 c.p.p.; Appeals for cassation against any type of decision cannot be personally proposed by the party but must be signed, under penalty of inadmissibility, by defenders registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASCO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/12/1961 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette/sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO
RITENUTO IN FATTO
1. Guasco Francesco propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 novembre 2023, che aveva confermato la condanna di Guasco per il reato di truffa. 1.1 Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello aveva omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co