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Ordinanza — n. 19946/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19946/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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El Badr Mohammed propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 gennaio 2024 2023, che aveva confermato la condanna di El Badr per il reato di rapina aggravata. 1.1 n ricorrente eccepisce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione e propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 commi 1 e 7 Cost. nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di nullità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 comma 1 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19946/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 n ricorrente eccepisce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione e propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 commi 1 e 7 Cost. nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di nullità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Parole chiave

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violazione del principio di celerità rapina qualificata censura di violazione costituzionale violazione delle forme sostanziali saccheggio permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 613 comma 1 cod. proc. pen
1.1 n ricorrente eccepisce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione e propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale, la sentenza sopra citata aha anche affermato che "è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BADR MOHAMMED nato il 01/06/1978 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette/sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO

RITENUTO IN FATTO

1. El Badr Mohammed propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 gennaio 2024 2023, che aveva confermato la condanna di El Badr per il reato di rapina aggravata. 1.1 n ricorrente eccepisce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione e propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 commi 1 e 7 Cost. nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di nullità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale, la sentenza sopra citata aha anche affermato che "è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)". 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle