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Ordinanza — n. 19943/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding sentencing and lack of public prosecutor consent issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defense were not permitted under established jurisprudence. The appellant argued a defect in reasoning concerning the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, specifically regarding sentencing and the lack of public prosecutor consent. The court ruled that complaints about waived grounds or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible in second-instance settlement agreements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals in cassation against second-instance settlement agreements are inadmissible if they concern waived grounds, the lack of public prosecutor consent, or sentencing errors that do not render the sanction illegal.

Parole chiave

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second instance settlement waived grounds appeal public prosecutor consent sentencing defect inadmissibility Article 129 criminal procedure abbandono del procedimento per truffa mancata attuazione degli accordi illeciti differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Francesco Bracciani, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc.pen
Francesco Bracciani, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da BUCCHERI MARCO n. a Torino 1'11/4/1975 avverso la sentenza della Corte di Appello di Torìno in data 19/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava in mesi quattro di reclusione ed euro 133,33 di multa la pena inflitta a Buccheri Marco per il reato di truffa ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Bracciani, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024 La consigliera estensore La Pres