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Sentenza — n. 19942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls sentence for failing to grant suspended sentence despite defendant's explicit request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence without remittal because the trial judge failed to grant a suspended sentence despite the defendant's explicit request. The defense argued that the judge was bound by the parties' agreement and could not ignore the condition attached to the agreed penalty. The Court ruled that a sentence denying a requested suspended sentence without specific reasoning violates legal principles and must be annulled to allow the parties to renegotiate the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 164 cod. pen.: A judgment applying a penalty without granting a suspended sentence, when expressly requested by the defendant, must be annulled without remittal to allow parties to renegotiate the agreement.

Parole chiave

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suspended sentence request conditional sentence denial continuation of crimes annulment without remittal procurator special interest attenuazione libera della pena remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
art. 81 cod.pen
art. 444 cod.proc.pen
art. 164 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241 - 01
n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 - 01
279241 - 01; n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BORODAN CATALIN MARINEL n. in Romania il 23/7/1995 avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 15/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Fermo, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a Borodan Catalin Marine!, ritenuta la continuazione tra il reato di truffa contestato e quelli già giudicati con sentenza del Gup di Fermo in data 9/6/2022, la pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa quale aumento ex art. 81 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuliano Giordani, il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione 1 aL al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sebbene l'imputato avesse espressamente richiesto il beneficio nell'istanza avanzata a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., subordinando allo stesso l'applicazione della pena concordata.

Il difensore segnala che il giudice non poteva discostarsi dall'accordo prospettato dalle parti, dovendo ratificarlo o rigettarlo sicché l'omesso recepimento della condizione apposta determina la nullità della sentenza. 3.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento. La richiesta di applicazione pena formulata nell'interesse dell'imputato dal difensore in veste di procuratore speciale era espressamente subordinata al beneficio della sospensione. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241 - 01; n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 - 01).

Né varrebbe a sostenere l'irrilevanza dell'omissione l'eventuale concessione del beneficio in relazione al reato base, cui quello a giudizio è stato ritenuto avvinto dalla continuazione esterna, dovendo escludersi in proposito ogni automatismo estensivo, potenzialmente contrastante con i limiti normativi dettati dall'art. 164 cod.pen., richiedendosi al giudice una espressa declaratoria in esito alla doverosa verifica in ordine alla concedibilità dello stesso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024 La Consigliera e