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Sentenza — n. 19930/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19930/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19930/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gitto Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2/10/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., commesso ai danni della persona offesa Lamouille Elodie. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che in pendenza del termine per la presentazione dell'impugnazione era intervenuta remissione di querela; chiedeva pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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artt. 640 cod. pen; Sentenza — n. 19930/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 cod. pen., posto che in data 22.01.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto remissione della pena condono delle spese procedurali abbandono del procedimento per truffa rinvio del dibattimento preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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artt. 640 cod. pen
Il difensore di Gitto Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2/10/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., commesso ai danni della persona offesa Lamouille Elodie.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GITTO ALESSANDRO nato a ROMA il 10/04/1974 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; S-,

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gitto Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2/10/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., commesso ai danni della persona offesa Lamouille Elodie. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che in pendenza del termine per la presentazione dell'impugnazione era intervenuta remissione di querela; chiedeva pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 cod. pen., posto che in data 22.01.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/04/2024 Il Consigliere estensore La Preside