Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of qualified defense counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was not signed by a lawyer authorized to practice before the court. The appellant, Damiano Michele, personally challenged a lower court's finding of liability for illegal occupation without a qualified defense attorney. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be signed by a qualified defense attorney; failure to do so renders the appeal inadmissible, resulting in the imposition of court costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da DAMIANO MICHELE nato a Napoli il 20/11/1973 avverso la sentenza resa il 22 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 17/10/2022 che ha dichiarato la responsabilità di Michele Damiano in ordine al reato di occupazione abusiva di un immobile. Ricorre l'imputato personalmente deducendo violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Daniela Borsellino (A)ina Petruzas )23 DEPOSITATO IN CANCEL