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Sentenza — n. 19549/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to failure to challenge all grounds of detention order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense challenged only the lateness requirement while ignoring the recidivism grounds essential to the detention order. The defense argued the court failed to apply the new 2022 law regarding subjective awareness of the measure, but the Court ruled the pre-existing law applied to the 2022 measure. Consequently, the appeal lacked interest as it did not contest the full legal basis for the maximum security measure.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 296, cod. proc. pen.: An appeal challenging a personal coercive measure is inadmissible for lack of interest if it attacks only one of the multiple statutory requirements without contesting the others, provided the unchallenged requirements independently justify the measure.

Parole chiave

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lack of interest appeal personal coercive measure lateness requirement recidivism risk detention order validity procedural inadmissibility subjective awareness riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Art. 296, cod. proc. pen.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Cosimo Damiano Rampino e Stefano Brugiapaglia, i quali hanno dedotto: 2.1 l'inosservanza dell'art. 296 cod.proc.pen.,i1 vizio della motivazione e la nullità del provvedimento impugnato ex art.
Art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnava riteneva, altresì, inconferenti gli argomenti intesi ad accreditare l'attendibile irrogazione in sede di giudizio di una pena inferiore ad anni tre, con conseguente applicabilità dell'art. 275, comma 2bis, cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
art. 296 cod.proc.pen
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Cosimo Damiano Rampino e Stefano Brugiapaglia, i quali hanno dedotto: 2.1 l'inosservanza dell'art. 296 cod.proc.pen.,i1 vizio della motivazione e la nullità del provvedimento impugnato ex art.
art. 274 cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 56 del 14/01/1997, Rv. 207883 - 01
pen., è carente di interesse, e perciò inammissibile, l'impugnazione proposta relativamente ad una di esse senza contestare la sussistenza delle altre (Sez. 3, n. 56 del 14/01/1997, Rv. 207883 - 01; Sez.
Sez. 5, n. 4428 del 28/09/1999, Rv. 214877 - 01
207883 - 01; Sez. 5, n. 4428 del 28/09/1999, Rv. 214877 - 01), ulteriormente chiarendo che la carenza di interesse è ravvisabile ogni qualvolta l'impugnazione verte su profili insuscettibili di incidere sulla legittimità della misura per l'assenza di ripercussioni sull' "an" e sul "quomodo" della cautela (Sez.
Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01
214877 - 01), ulteriormente chiarendo che la carenza di interesse è ravvisabile ogni qualvolta l'impugnazione verte su profili insuscettibili di incidere sulla legittimità della misura per l'assenza di ripercussioni sull' "an" e sul "quomodo" della cautela (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; n.
Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256 - 01
Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Rv. 268174 - 01
Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, Rv. 259839 - 01
Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, Rv. 259839 - 01), precisando, inoltre, che simile accertamento può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare la volontà di sottrarsi all'esecuzione, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez.
Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Rv. 284315-01
259839 - 01), precisando, inoltre, che simile accertamento può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare la volontà di sottrarsi all'esecuzione, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Rv. 284315-01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ZAIMI JONIAN n. in Albania il 23/3/1986 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 23/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'Avv. Cosimo D. Rampino

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello interposto nell'interesse di Zainni 3onian avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 22/12/23, aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere adottata nei suoi confronti in relazione ai delitti di falso e tentato riciclaggio.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Cosimo Damiano Rampino e Stefano Brugiapaglia, i quali hanno dedotto: 2.1 l'inosservanza dell'art. 296 cod.proc.pen.,i1 vizio della motivazione e la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod.proc.pen. I difensori deducono che, a fronte della contestazione difensiva circa l'assenza della condizione soggettiva di latitanza in capo al ricorrente, il quale all'epoca dei fatti non poteva dirsi a conoscenza del procedimento a suo carico, il Tribunale ha richiamato l'avvenuta nomina di due difensori di fiducia, sebbene il mandato sia di gran lungo successivo al decreto di latitanza, e ha trascurato che dagli atti non emerge la consapevolezza del prevenuto dell'esistenza di una misura cautelare a suo carico e della volontà di sottrarvisi, con conseguente illegittimità della declaratoria di latitanza.

Aggiungono che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 296 cod.proc.pen. per effetto del D. Igs n. 150/22, il giudice è tenuto ad illustrare nel decreto di latitanza gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi, elementi che non si rinvengono nel decreto relativo al prevenuto e sui quali l'ordinanza impugnata ha omesso la motivazione. Inoltre, ad avviso dei difensori non appare significativa della volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura la mancata ottemperanza ad un invito telefonico a presentarsi rivolto all'indagato dalla P.g. procedente molti mesi prima dell'adozione del presidio cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 1.1 II collegio cautelare ha disatteso il gravame difensivo ribadendo la sussistenza delle esigenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 cod.proc.pen., ritenendo in re ipsa il pericolo di fuga in considerazione dello stato di latitanza del ricorrente e confermando la persistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva nei suoi confronti, desunto dalle modalità esecutive dei fatti contestati, indicative di spiccata capacità a delinquere, neutralizzabile solo con la misura di massimo rigore. L'ordinanza impugnava riteneva, altresì, inconferenti gli argomenti intesi ad accreditare l'attendibile irrogazione in sede di giudizio di una pena inferiore ad anni tre, con conseguente applicabilità dell'art. 275, comma 2bis, cod.proc.pen. I difensori appuntano le proprie censure esclusivamente sulla pretesa illegittimità del decreto di latitanza, condizione suscettibile di rilevare con riferimento al pericolo di fuga ex art. 274 lett.

b) cod.proc.pen., senza -tuttavia- formulare rilievo alcuno in ordine al pericolo di recidiva, idoneo anche da solo a fondare la permanenza della misura di massimo rigore.1.2 La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di provvedimenti cautelari personali che, quando il giudice ha fondato l'applicazione della misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., è carente di interesse, e perciò inammissibile, l'impugnazione proposta relativamente ad una di esse senza contestare la sussistenza delle altre (Sez. 3, n. 56 del 14/01/1997, Rv. 207883 - 01; Sez. 5, n. 4428 del 28/09/1999, Rv. 214877 - 01), ulteriormente chiarendo che la carenza di interesse è ravvisabile ogni qualvolta l'impugnazione verte su profili insuscettibili di incidere sulla legittimità della misura per l'assenza di ripercussioni sull' "an" e sul "quomodo" della cautela (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256 - 01).

2. Va peraltro evidenziato, contrariamente a quanto assume la difesa, che nella specie deve trovare applicazione ratione temporis la disciplina ex art. 296 cod.proc.pen. anteriore alla modifiche introdotte dal D.Igs 150/22, risultando la misura cautelare applicata con provvedimento del 7/6/22. In relazione al pregresso assetto dell'istituto la giurisprudenza di legittimità ha con costanza chiarito che, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, è sufficiente che l'imputato si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che una misura custodiale poteva essere emessa nei suoi confronti (Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Rv. 268174 - 01;

Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, Rv. 259839 - 01), precisando, inoltre, che simile accertamento può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare la volontà di sottrarsi all'esecuzione, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Rv. 284315-01). 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos