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Sentenza — n. 19544/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for illegal possession of keys when prior conviction is extinguished by rehabilitation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for illegal possession of keys because the defendant's prior conviction had been extinguished by rehabilitation. The defense argued that the crime of illegal possession requires an active criminal record, which was no longer valid after the statutory period for rehabilitation elapsed. The court agreed, ruling that once rehabilitation extinguishes all penal effects, the individual ceases to be a 'convicted person' and thus cannot commit this specific offense.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; Art. 178 cod. pen.; Art. 445 cod. proc. pen.: The crime of illegal possession of keys requires the subjective element of being a 'convicted person'; this condition is absent if the prior conviction has been extinguished by rehabilitation, thereby removing the legal basis for the offense.

Parole chiave

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illegal possession of keys rehabilitation of convicted persons extinction of penal effects subjective element of crime statutory period for rehabilitation altri reati reiterazione di reati penali infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Per communis °pini°, difatti, il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art.
Art. 178 cod. pen.
ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen.)".
Art. 445 cod. proc. pen.
e art. 445 cod. proc. pen.) sono formulate in maniera pressocchè identica, visto che la prima prevede che "la riabilitazione...estingue ogni effetto penale della condanna", per cui la conclusione di ritenere che non rientri nella nozione di "condannato" di cui all'art.
Sentenza Corte Costituzionale n. 225/2008
art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Milosavljevic Dragan responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 167 cod. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Milosavljevic, eccependo che il reato presupposto della contravvenzione era estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen., per cui non era stata correttamente valutata la pronuncia di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna.
art. 178 cod. pen
ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen.)".
art. 445 comma 2 cod. proc.pen
art. 445 cod. proc. pen
e art. 445 cod. proc. pen.) sono formulate in maniera pressocchè identica, visto che la prima prevede che "la riabilitazione...estingue ogni effetto penale della condanna", per cui la conclusione di ritenere che non rientri nella nozione di "condannato" di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 41477 del 08/06/2018, De Bianchi
Sez. 2 n. 44190 del 21/06/2018, H.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILOSAVUEVIC DRAGAN nato il 06/03/1954 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Milosavljevic Dragan responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Milosavljevic, eccependo che il reato presupposto della contravvenzione era estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen., per cui non era stata correttamente valutata la pronuncia di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2008, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., nella cui motivazione si legge "Al legislatore non è inibito, infatti, prevedere che alla condanna, anche se seguita dall'espiazione della pena, residuino «effetti penali», al cui novero va ascritto quello in esame. Né si può ritenere che, in tale ottica, la condanna per determinati reati si trasformi in un "marchio indelebile", che pone il condannato in una posizione di perenne sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, senza alcuna possibilità di emenda.

Per communis °pini°, difatti, il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen.)". Ora, se quindi il soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione non rientra tra i destinatari della norma in esame, tale conclusione non può che valere anche per il soggetto nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque (o due se si tratta di contravvezione) anni successivi non abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, posto che l'art. 445 comma 2 cod. proc.pen. prevede che "il reato è estinto..." e che "si estingue ogni effetto penale": si noti che le due norme (art.178 cod. pen. e art. 445 cod. proc. pen.) sono formulate in maniera pressocchè identica, visto che la prima prevede che "la riabilitazione...estingue ogni effetto penale della condanna", per cui la conclusione di ritenere che non rientri nella nozione di "condannato" di cui all'art. 707 cod. pen. deve valere per entrambi i soggetti.

Né può essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez.2 n. 41477 del 08/06/2018, De Bianchi, Rv. 274245 - 02; 44190 del 21/06/2018, H.,Rv. 274078) secondo la quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro - ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - anche quando l'autore sia stato destinatario solo di una sentenza di "patteggiamento", posto che le sentenze citate non chiariscono se nei casi esaminati si fosse o meno già verificata l'estinzione del reato e degli effetti penali per il decorso del termine previsto dall'art. 445 cod. proc. pen.

E' noto che il reato di cui all'art. 707 cod. pen. è un reato di pericolo, avente come presupposto la condizione personale del soggetto di essere stato "condannato" per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio; tale non può ritenersi il soggetto nei cui confronti sia stata dichiarata (come nel caso in esame) l'estinzione del reato posto che, con l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, la condizione di pericolosità è venuta meno in forza di espressa previsione normativa, e viene quindi a cadere un elemento costitutivo del reato.

2. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il f