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Ordinanza — n. 19187/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Akid inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued for the annulment of the preliminary judge's sentence regarding aggravated robbery and personal injury, claiming a lack of legal motivation. The court ruled that the legal qualification was not eccentric and that the defense failed to propose a correct alternative definition, limiting cassation grounds to manifest errors.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the erroneous legal qualification of facts is inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric and immediately obvious.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification error manifest eccentricity Code of Criminal Procedure aggravated robbery legal motivation cassation grounds rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv.
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
103 (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25615 del 25/06/2020, Annas
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKID MOHAMED nato in TUNISIA il 10/08/1975 avverso la sentenza del 22/02/2024 del G.I.P. TRIBUNALE DI FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22 febbraio 2024 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo applicava a Mohamed Akid, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e settecento euro di multa per i reati di rapina aggravata, lesione personale e porto di un coltello senza giustificato motivo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789;

Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica e la difesa, peraltro, neppure ha indicato quale sarebbe stata la corretta definizione giuridica dei fatti.

4. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co